Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine357-362

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@I. Circolare (Ag. entr.) 4 febbraio 2009. Immatricolazioni di veicoli importati e commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati membri dell’U.E. – Chiarimenti

  1. Premessa

    Com’è noto, con due provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2007 (pubblicati nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2007) è stata data attuazione alle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi 9, 10 e 11 del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286, in cui sono contemplate alcune misure di contrasto alle frodi IVA perpetrate nel settore del commercio intracomunitario di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi ed usati.

    In particolare, l’art. 1, comma 9, del richiamato decreto legge n. 262/2006 impone, agli operatori commerciali residenti che acquistino i predetti beni, il versamento dell’IVA relativa alla prima cessione interna nel territorio dello Stato. Il versamento deve avvenire secondo le modalità determinate dai suddetti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

    È altrettanto noto che, in forza dei citati provvedimenti, il Dipartimento per i trasporti terrestri, con circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007, ha diramato istruzioni generali in tema di immatricolazione dei veicoli nuovi od usati oggetto di acquisto intracomunitario, evidenziando che l’immatricolazione stessa è consentita a condizione che detti veicoli vengano preventivamente censiti all’atto dell’ingresso nel territorio italiano (cfr. decreto 30 ottobre 2007 adottato congiuntamente dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e del Direttore dell’Agenzia delle entrate), che siano abilitati all’immatricolazione e che per essi sia acquisito al sistema informativo della motorizzazione la conferma circa l’assolvimento degli obblighi IVA, da versare a mezzo del modello «F24 Iva auto UE».

    Inoltre, con la circolare n. 14/E del 26 febbraio 2008 dell’Agenzia delle entrate e la circolare prot. n. 19031 del 27 febbraio 2008 del Dipartimento per i trasporti terrestri sono state altresì fornite indicazioni ai fini della immatricolazione dei veicoli il cui acquisto intracomunitario rientri nel regime dell’IVA del margine.

    Tutto ciò premesso, con la presente circolare si intendono fornire istruzioni operative e chiarimenti in merito ad una serie di fattispecie rispetto alle quali si è avuto modo di appurare il permanere di dubbi interpretativi non solo da parte degli operatori commerciali ma anche degli stessi Uffici Motorizzazione civile e degli Uffici locali dell’Agenzia.

  2. Immatricolazione di veicoli muniti di codice antifalsificazione

    Il provvedimento prot. n. 166781 del 25 ottobre 2007 adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate esclude, all’art. 2, l’applicabilità della procedura descritta in premessa agli acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi ceduti dalle filiali delle case costruttrici estere ad operatori residenti, purché la cessione abbia ad oggetto veicoli provvisti di codice antifalsificazione.

    Il codice di antifalsificazione infatti, identificando inequivocabilmente il veicolo oggetto di cessione, costruisce un utile strumento di contrasto delle frodi fiscali attuate secondo gli schemi conosciuti.

    Cosicché, i veicoli muniti di codice antifalsificazione possono essere immatricolati senza che sia necessaria né l’abilitazione alla immatricolazione né la validazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, del dato relativo all’adempimento degli obblighi IVA essendo questi esentati dal versamento a mezzo del modello «F24 Iva auto UE».

    Per inciso, si rammenta che la circolare prot. n. 54409 del 1º luglio 2008 emanata dalla Direzione generale per la Motorizzazione ha chiarito che il codice di antifalsificazione può essere rilasciato esclusivamente alle filiali delle case costruttrici estere, intendendo per tali:

    1. le sedi secondarie, stabilite in Italia ed iscritte nel registro delle imprese (art. 2508 c.c.), delle case costruttrici costituite in altro Stato della U.E.;

    2. le unità locali, stabilite in Italia ed iscritte nel REA, delle case costruttrici costituite in altro Stato della U.E.; in tal caso, nell’unità locale debbono svolgersi attività di commercializzazione di veicoli;

    3. le società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, controllate dalla casa costruttrice costituita in altro Stato della U.E. attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale.

      Si rammenta altresì che il codice antifalsificazione viene rilasciato direttamente dal CED della Direzione generale per la Motorizzazione, quindi non dagli Uffici Motorizzazione civile presenti sul territorio, e solo su richiesta dei soggetti interessati.

      Il costante monitoraggio condotto dalle Amministrazioni scriventi rileva, tuttavia, che ad oggi le filiali di talune case costruttrici estere non hanno ancora provveduto a richiedere il codice di antifalsificazione.

      Al riguardo, in applicazione delle disposizioni dettate dal richiamato provvedimento del 25 ottobre 2007 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, giova rammentare che le filiali di case costruttrici estere, che non abbiano fatto richiesta dei codici antifalsificazione, non possono sottrarsi, in relazione agli acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi, al versamento dell’IVA relativa alla prima cessione interna secondo le previsioni dell’art. 1, comma 9, del decreto legge n. 262/2006.

      Ad ogni buon fine, considerati i problemi tecnico-organizzativi connessi al rilascio dei codifici di antifalsificazione, le Amministrazioni scriventi ritengono di poter accordare, in via transitoria, la possibilità di procedere, in attesa del rilascio del codice di antifalsificazione e comunque non oltre il 30 giugno 2009, all’immatricolazione di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi nuovi oggetto di acquisto intracomunitario e ceduti direttamente dalle filiali delle case costruttrici estere, producendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta utilizzando i modelli allegati alla presente circolare, che attesti lo status di filiale di casa co-Page 358struttrice estera e l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del codice di antifalsificazione.

      Detta possibilità è riferita ai veicoli muniti di C.O.C. emessi sino al 30 giugno 2009.

      Si precisa che, scaduto il termine del 30 giugno 2009, le filiali delle case costruttrici estere che non abbiano ritenuto di aderire alla richiesta di rilascio del codice di antifalsificazione, ovvero le case costruttrici che, ai fini della commercializzazione dei veicoli fabbricati, non abbiano stabilito proprie filiali in Italia e, pertanto, non siano in possesso del requisito soggettivo necessario per l’ottenimento del codice di antifalsificazione, dovranno attestare l’avvenuto assolvimento dell’imposta relativa alla prima cessione interna mediante il cosiddetto modello «F24 Iva auto UE».

      Si ritiene inoltre utile evidenziare che:

    4. l’istanza di rilascio del codice antifalsificazione deve essere proposta esclusivamente dalla filiale in nome e per conto della casa costruttrice estera, al fine di consentire controlli successivi circa il permanere dei requisiti che consentono l’utilizzo del codice stesso; competente a ricevere l’istanza è il CED della Direzione generale della Motorizzazione, sito in Via Caraci 36 - 00157 Roma;

    5. l’autocertificazione di cui agli allegati modelli deve essere prodotta, unitamente alla istanza di immatricolazione dei veicoli e della relativa documentazione di rito, allo Sportello telematico dell’automobilista presso il quale si intende effettuare l’immatricolazione stessa ovvero, se si tratta di veicoli la cui immatricolazione non rientra nel campo di applicazione del D.P.R. n. 358/2000, ad un Ufficio Motorizzazione civile;

    6. la richiesta del codice antifalsificazione e l’autocertificazione utile ai fini della immatricolazione debbono essere formulate e sottoscritte da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della filiale che, in quanto tale, è a sua volta titolata ad agire in rappresentanza della casa costruttrice estera. A tal fine, quindi, non potranno essere prese in considerazione le richieste e le autocertificazioni sottoscritte dalle persone fisiche che, sebbene accreditate presso la Direzione generale della Motorizzazione, siano state investite del potere di rappresentare la casa costruttrice estera esclusivamente per la trattazione delle procedure tecnico-amministrative di omologazione.

  3. Casi particolari

    1) Veicoli dotati di codice di immatricolazione OE/OA ovvero di dichiarazione di conformità nazionale

    Così come già chiarito con la richiamata circolare prot. n. 54409 del 1º luglio 2008 della Direzione generale della Motorizzazione, si ritiene opportuno ribadire che, ai fini della immatricolazione dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario, la sussistenza del codice di immatricolazione OE/OA ovvero della dichiarazione di conformità nazionale non costituisce elemento sufficiente ad esentare dall’obbligo di attestare l’assolvimento dell’imposta mediante il c.d. modello «F24 Iva auto UE»; tale procedura, infatti, può essere ovviata solo se i veicoli stessi siano comunque muniti di codice antifalsificazione.

    2) Veicoli fabbricati da case costruttrici italiane in altri Stati della U.E., importati per essere commecializzati in...

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