DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2000, n. 358 - Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50)

Coming into Force21 Dicembre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/12/06/000G0405/CONSOLIDATED/20050316
Enactment Date19 Settembre 2000
Published date06 Dicembre 2000
Official Gazette PublicationGU n.285 del 06-12-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'allegato 1, n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III, sezione III, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisito l'avviso dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato reso in data 23 marzo 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Acquisito l'avviso dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali reso in data 22 giugno 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni

  1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo "sportello telematico dell'automobilista", allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprieta', ai passaggi di proprieta' degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti dall'estero attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonche' i veicoli usati gia' in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno Stato estero. Sono, altresi', escluse le registrazioni della proprieta' relative a veicoli nuovi importati dall'estero.

  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Ministero o Ministro, il Ministero o il Ministro dei trasporti e della navigazione; b) A.C.I., l'Automobile club d'Italia; c) P.R.A., il Pubblico registro automobilistico;

d) imprese di consulenza automobilistica, le imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264; e) sportello, lo "sportello telematico dell'automobilista" presso il quale e' possibile effettuare le operazioni di cui al comma 1.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'allegato 1, n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III, sezione III, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisito l'avviso dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato reso in data 23 marzo 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Acquisito l'avviso dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali reso in data 22 giugno 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni

(( 1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprieta', ai passaggi di proprieta' degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonche' i veicoli usati gia' in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno di tali Stati. Sono, altresi', escluse le registrazioni della proprieta' relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo.

1-bis. Le procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione dagli Stati membri dell'Unione europea e attraverso canali di importazione non ufficiali da Stati aderenti allo spazio economico europeo, sono definite con convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane. ))

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Ministero o Ministro, il Ministero o il Ministro dei trasporti e della navigazione; b) A.C.I., l'Automobile club d'Italia; c) P.R.A., il Pubblico registro automobilistico;

d) imprese di consulenza automobilistica, le imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264; e) sportello, lo "sportello telematico dell'automobilista" presso il quale e' possibile effettuare le operazioni di cui al comma 1.

Art 2.

Istituzione e attivazione dello sportello

  1. E' istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprieta' relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprieta'.

  2. Lo sportello puo' essere attivato:

    1. presso gli uffici provinciali della motorizzazione;

    2. presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.;

    3. presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica.

  3. Lo sportello e' attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e 7.

  4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche.

  5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, apposito logo, il cui modello e' stabilito con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli sportelli sono altresi' tenuti ad affiggere le tabelle che indicano...

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