CIRCOLARE 22 dicembre 2017, n. 33 - Termini e modalita' di presentazione delle domande di agevolazione, nonche' indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni, ai sensi del regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174, di cui al Capo I, articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. (17A08699)

  1. Premessa 1.1 Il regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174 del Ministro per la coesione territoriale ed il mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2017 (di seguito regolamento), individua criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dal Capo I, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 - recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» (di seguito decreto) - demandando ad un apposito provvedimento del Capo Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la definizione di ulteriori dettagli per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento della misura agevolativa. 1.2 La presente circolare, emanata in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del regolamento, individua, pertanto, il termine di apertura per la presentazione delle domande di agevolazione, fornisce le necessarie specificazioni e indicazioni operative in merito al processo di gestione complessiva della misura, l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione delle agevolazioni previste, gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonche' l'articolazione dei criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti imprenditoriali, incluse le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni. 2. Definizioni 2.1 Ai fini della presente circolare sono adottate le seguenti definizioni: a) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, aderente alla Convenzione di cui al comma 14, art. 1 del decreto;

    1. «Capo Dipartimento»: Capo Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

    2. «Codice dell'Amministrazione digitale»: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;

    3. «Contributo a fondo perduto»: contributo erogato dal soggetto gestore pari al trentacinque per cento del finanziamento;

    4. «Contributo in conto interessi»: contributo concesso in misura pari agli interessi da corrispondere sul finanziamento bancario;

    5. «Convenzione»: Convenzione di cui all'art. 1, comma 14, del decreto sottoscritta in data 27 novembre 2017 e pubblicata sul sito internet www.invitalia.it;

    6. «decreto»: decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

    7. «DSAN»: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

    8. «ESL»: equivalente sovvenzione lorda di un aiuto calcolato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea (2008/C 14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, ovvero secondo il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie a favore delle PMI (n. 182/2010) approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010;

    9. «Finanziamento»: l'insieme delle somme erogate per garantire la copertura finanziaria del cento per cento del Programma di spesa entro i limiti dell'investimento ammissibile;

    10. «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine, pari al sessantacinque per cento del finanziamento, concesso dalla banca finanziatrice all'impresa beneficiaria per le spese oggetto della domanda di agevolazione che usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia;

    11. «Fondo di garanzia per le PMI»: fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

    12. «Garanzia»: garanzia concessa a valere sul Fondo di garanzia per le PMI a favore del finanziamento bancario;

    13. «PEC»: posta elettronica certificata;

    14. «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 di cui all'art. 1, comma 6, del decreto;

    15. «Progetto imprenditoriale»: il business plan presentato in sede di domanda di accesso alle agevolazioni che rappresenta i contenuti e le caratteristiche dell'attivita' imprenditoriale proposta;

    16. «Programma di spesa»: rappresentazione quali-quantitativa degli investimenti e delle spese previste per l'attuazione del progetto imprenditoriale;

    17. «Provvedimento di concessione»: provvedimento di concessione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi;

    18. «Regolamenti de minimis»: il regolamento UE n. 1407/2013 e il regolamento UE n. 717/2014;

    19. «soggetto beneficiario»: impresa costituitasi ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto e risultata assegnataria dell'agevolazione;

    20. «soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia che svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi sulla base di appositi accordi convenzionali sottoscritti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102;

    21. «Soggetto richiedente»: soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto, gia' costituiti o da costituirsi nelle forme giuridiche di cui al medesimo art. 1, comma 6;

    22. «Unita' produttiva»: struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente. 3. Soggetti richiedenti 3.1 Le richieste di agevolazioni possono essere presentate dai soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni che siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a) siano residenti nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto, ossia nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni se residenti all'estero, dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al punto 9 della presente circolare;

    23. non risultino gia' titolari di attivita' di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del decreto, o beneficiari, nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialita'. In particolare si intendono: 1. per titolari di attivita' di impresa in esercizio, coloro i quali, nel caso di ditta individuale, siano titolari di partita IVA movimentata o, nel caso di societa', siano legali rappresentanti di societa' iscritte presso il registro delle imprese e risultanti attive;

  2. per beneficiari di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialita', coloro i quali risultino beneficiari di un provvedimento di concessione di agevolazioni, o titolari di una quota di una societa' beneficiaria di agevolazioni pubbliche, fatte salve le quote possedute in societa' quotate sul mercato azionario;

  3. per misure a favore dell'autoimprenditorialita' a livello nazionale, le misure di incentivazione aventi l'obiettivo di sostenere la creazione di nuove imprese, non limitate a singoli territori amministrativamente definiti (regioni, province, comuni). 3.2 Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11, comma 2-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, in sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di eta' di cui al punto 3.1, si intende soddisfatto se posseduto alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del decreto. 3.3 I soggetti di cui al punto 3.1 possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni purche' risultino gia' costituiti, al momento della presentazione della domanda e comunque successivamente alla data del 21 giugno 2017, o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale;

    1. societa', ivi incluse le societa' cooperative. 3.4 I soggetti di cui al punto 3.1, risultati beneficiari delle agevolazioni, devono mantenere la residenza nelle regioni indicate nel medesimo punto 3.1 per tutta la durata del finanziamento e le PMI di cui al punto 3.3, risultate beneficiarie delle agevolazioni, devono mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la sede legale e operativa nelle predette regioni. 3.5 Le societa' di cui alla lettera b), del punto 3.3 possono essere costituite anche da soci persone fisiche che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al punto 3.1, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo, e che gli stessi non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere alle agevolazioni di cui al punto 7 della presente circolare. 3.6 Nel caso in cui i soggetti di cui al punto 3.1 si costituiscano in societa' cooperative, le medesime societa' possono essere destinatarie, nei limiti delle risorse disponibili, anche degli interventi di cui all'art. 17 della legge 27...

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