LEGGE 3 agosto 2017, n. 123 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

Coming into Force13 Agosto 2017
Enactment Date03 Agosto 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/08/12/17G00139/CONSOLIDATED/20170902
Published date12 Agosto 2017
Official Gazette PublicationGU n.188 del 12-08-2017
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 agosto 2017 MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri

De Vincenti, Ministro per la coesione

territoriale e il Mezzogiorno Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91

All'articolo 1:

al comma 2:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o entro centoventi giorni se residenti all'estero»;

alla lettera b), dopo le parole: «non risultino gia'» sono inserite le seguenti: «titolari di attivita' di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o»;

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le universita', nonche' le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni» sono inserite le seguenti: «, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero,»;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: «40 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

al secondo periodo, le parole: «40 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro» e le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

8-bis. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in societa' cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis.

8-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "all'articolo 2135" sono inserite le seguenti: ", terzo comma, "

;

al comma 9, lettera b), primo periodo, le parole: «per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da parte del soggetto gestore» sono sostituite dalle seguenti: «per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito»;

al comma 10, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono finanziate le attivita' imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici»;

dopo il comma 12 e' inserito il seguente:

12-bis. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto

;

dopo il comma 15 e' inserito il seguente:

15-bis. Ciascuna delle regioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse proprie disponibili, sulla base di una graduatoria regionale, puo' finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di cui al presente articolo ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili

;

dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente:

17-bis. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale

.

All'articolo 2, comma 3, capoverso 2-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le attivita' che le predette societa' esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalita' mutualistiche dei consorzi».

Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

Art. 2-bis. (Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero Xylosandrus compactus). - 1. Per fronteggiare i danni causati dal coleottero Xylosandrus compactus, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione siciliana, nonche' i danni causati dal batterio della Xylella fastidiosa al settore olivicolo-oleario e quelli derivanti dalla diffusione della Botrytis cinerea al settore vitivinicolo, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro per l'anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

.

All'articolo 3:

al comma 2:

alla lettera b), le parole: «delle leggi» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme vigenti»;

la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unita' immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali non risultino piu' operative aziende o societa' da almeno quindici anni

;

al comma 3, le parole: «Entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro sei mesi»;

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione

;

al comma 5, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Per i terreni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi a valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato purche' siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici.»;

al comma 7, lettera d., sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' la conformita' alle norme in materia urbanistica per le aree edificate di cui al comma 2, lettera c)»;

al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata manifestazione del consenso dell'avente diritto nei modi e nelle forme previsti dal presente comma determina la nullita' del progetto e del contratto di affitto.»;

al comma 13, dopo la parola: «artigianali» sono inserite le seguenti: «o turistico-ricettive»;

al comma 16, dopo le parole: «trasmettono alle regioni» sono inserite le seguenti: «, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3,»;

dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:

17-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) dopo le parole: "aprile 2017" sono inserite le seguenti: "e dalla eccezionale siccita' prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017";

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le risorse stanziate dal comma 6, si provvede mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili.";

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccita' prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, entro il 31 dicembre 2017".

17-ter. Gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al 6 settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico, adottati in violazione delle disposizioni in materia di alienazione di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono da considerarsi validi ed efficaci ove siano stati destinati al perseguimento dell'interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con inclusione nei piani territoriali di sviluppo industriale approvati in attuazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente...

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