Determinazione delle procedure per la erogazione ai Centri autorizzati di assistenza fiscale dei compensi previsti ai sensi dell'art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 22 gennaio 1998.
Determinazione delle procedure per la erogazione ai centri
autorizzati di assistenza fiscale dei compensi previsti ai sensi
dell'art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che
istituisce, tra l'altro, i centri di assistenza fiscale per
lavoratori dipendenti e pensionati con facolta' di svolgere, per
conto degli utenti, le attivita' sostitutive dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,
n. 395, che reca il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai
lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art.
78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Visto il comma 13-bis dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, introdotto dall'art. 10, comma 5-quater, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, sostituito dall'art. 62, comma 1, lettera c),
del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, modificato dall'art. 6, comma 1, lettera f),
del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 553, non convertito e da
ultimo reiterato dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito
dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in base al quale i centri
autorizzati di assistenza fiscale possono svolgere per conto dei
sostituti d'imposta le attivita' sostitutive dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi dei lavoratori
dipendenti e pensionati, trovando per essi applicazione le
disposizioni dei commi da 21 a 24 dello stesso art. 78.
Visto, in particolare, il comma 22 del precitato art. 78 della
legge n. 413 del 1991, cosi' come sostituito dall'art. 14, comma 14,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale ai centri
autorizzati di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del
bilancio dello Stato nella misura di L. 20.000 per ciascuna
dichiarazione predisposta dal centri medesimi;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996 con il
quale e' stato approvato il modello di dichiarazione 730/97 e le
relative specifiche tecniche;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 luglio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1997,
recante termini e modalita' per la consegna all'Amministrazione
finanziaria da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale dei
supporti magnetici relativi alle dichiarazioni dei redditi Mod. 730 e
delle buste contenenti il Mod. 730-1;
Visto l'art. 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
in base al quale i compensi di cui all'art. 78, comma 22, della legge
n. 413 del 1991 competono ai CAAF solo nel caso in cui abbiano
direttamente effettuato la raccolta delle dichiarazioni degli
interessati e compiuto le operazioni di cui al comma 21 del predetto
art. 78.
Tenuto conto che e' necessario determinare le modalita' di
corresponsione dei compensi...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA