Determinazione delle procedure per la erogazione ai Centri autorizzati di assistenza fiscale dei compensi previsti ai sensi dell'art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 gennaio 1998.

Determinazione delle procedure per la erogazione ai centri

autorizzati di assistenza fiscale dei compensi previsti ai sensi

dell'art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che

istituisce, tra l'altro, i centri di assistenza fiscale per

lavoratori dipendenti e pensionati con facolta' di svolgere, per

conto degli utenti, le attivita' sostitutive dell'obbligo di

presentazione della dichiarazione dei redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,

n. 395, che reca il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai

lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e

dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art.

78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il comma 13-bis dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n.

413, introdotto dall'art. 10, comma 5-quater, del decreto-legge 19

settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

novembre 1992, n. 438, sostituito dall'art. 62, comma 1, lettera c),

del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge

29 ottobre 1993, n. 427, modificato dall'art. 6, comma 1, lettera f),

del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 553, non convertito e da

ultimo reiterato dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito

dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in base al quale i centri

autorizzati di assistenza fiscale possono svolgere per conto dei

sostituti d'imposta le attivita' sostitutive dell'obbligo di

presentazione della dichiarazione dei redditi dei lavoratori

dipendenti e pensionati, trovando per essi applicazione le

disposizioni dei commi da 21 a 24 dello stesso art. 78.

Visto, in particolare, il comma 22 del precitato art. 78 della

legge n. 413 del 1991, cosi' come sostituito dall'art. 14, comma 14,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale ai centri

autorizzati di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del

bilancio dello Stato nella misura di L. 20.000 per ciascuna

dichiarazione predisposta dal centri medesimi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996 con il

quale e' stato approvato il modello di dichiarazione 730/97 e le

relative specifiche tecniche;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 luglio 1997,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1997,

recante termini e modalita' per la consegna all'Amministrazione

finanziaria da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale dei

supporti magnetici relativi alle dichiarazioni dei redditi Mod. 730 e

delle buste contenenti il Mod. 730-1;

Visto l'art. 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,

in base al quale i compensi di cui all'art. 78, comma 22, della legge

n. 413 del 1991 competono ai CAAF solo nel caso in cui abbiano

direttamente effettuato la raccolta delle dichiarazioni degli

interessati e compiuto le operazioni di cui al comma 21 del predetto

art. 78.

Tenuto conto che e' necessario determinare le modalita' di

corresponsione dei compensi...

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