Definizione delle modalita' tecniche ed operative per l'accertamento in catasto delle unita' immobiliari urbane nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 e per l'autonomo censimento delle porzioni di tali unita' immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, gia' iscrit...

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'«Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, recante il «Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano», ed in particolare l'art. 8 che, al secondo comma, concerne l'accertamento di immobili a destinazione particolare;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Vista la determinazione 30 giugno 2005 emanata dal direttore dell'Agenzia del territorio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, recante «Oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

Visto l'art. 34-quinquies, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che prevede nuovi termini per la dichiarazione in catasto delle nuove costruzioni e delle variazioni relative ad unita' immobiliari gia' censite;

Visto l'art. 2, commi 40, 41 e 42, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha dettato nuove regole in materia di classamento degli immobili a destinazione particolare e ha previsto l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, per stabilire le modalita' tecniche e operative e definire i relativi oneri;

Visto il decreto 6 dicembre 2006 emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, recante «Determinazione delle procedure attuative, delle tipologie e dei termini per la trasmissione telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative modalita' di interscambio, applicabili fino all'attivazione del modello unico digitale per l'edilizia, ai sensi dell'art. 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80»;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Gli immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell'ambito di unita' immobiliari gia' iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, ovvero oggetto di dichiarazione di variazione o di nuova costruzione, sono censiti in catasto come unita' immobiliari autonome in altra appropriata categoria di un diverso gruppo, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

  2. Per «usi diversi» si intende ogni altra utilizzazione, ancorche' diversa da quella commerciale, industriale e di ufficio privato, non strettamente strumentale all'esercizio della destinazione funzionale dell'unita' immobiliare principale, censita in una categoria del gruppo E. Sono considerati strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio pubblico.

  3. Per autonomia funzionale si intende la possibilita' del bene di essere utilizzato autonomamente rispetto alle altre porzioni immobiliari del compendio di cui fa parte, ancorche' l'accesso possa avvenire da spazi comuni e nell'ambito di orari e regole stabiliti con disciplinari, regolamenti o similari. A tale fine i beni di cui al comma 1 devono essere delimitati e, ove necessario, devono essere dotati o dotabili dei servizi di fornitura di energia elettrica, di adduzione idrica, di fognatura, ed altri, ancorche' utilizzabili in forma associata. Gli stessi beni devono inoltre presentare una stabilita' nel tempo, legata alle caratteristiche intrinseche, ancorche' la destinazione specifica possa variare nel corso dell'anno.

  4. L'autonomia reddituale si configura quando il bene e' in grado di produrre un reddito indipendente ed autonomo da quello ascrivibile agli altri cespiti ubicati nel compendio.

    Art. 2.

    Criteri generali di classamento

  5. I criteri generali per il classamento delle unita' immobiliari in applicazione dei commi 40 e 41 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono riportati nell'allegato A al presente provvedimento.

    Art. 3.

    Adempimenti di parte

  6. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 3...

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