Corte di cassazione penale sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 44003 (c.c. 19 luglio 2013)

Pagine1225-1227
1225
Rivista penale 12/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 28 OTTOBRE 2013, N. 44003
(C.C. 19 LUGLIO 2013)
PRES. SIRENA – EST. IZZO – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. LANARI
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Dichiara-
zione dei redditi y Infedele y Di società commerciale
y Non computabilità, tra le componenti attive del
reddito, dei capitali fatti rientrare in Italia secon-
do la disciplina del c.d. “scudo f‌iscale” y Riferibilità
alle sole operazioni effettuate dal “dominus” e non
a quelle intraprese dai semplici soci y Ipotesi di
reato y Conf‌igurabilità y Sussistenza.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di infedele di-
chiarazione dei redditi (art. 4 del D.L.vo n. 74/2000), la
non computabilità, tra le componenti attive di reddito,
dei capitali fatti rientrare in Italia secondo la discipli-
na del c.d. “scudo f‌iscale” prevista dagli artt. 4 e 5 del
D.L. n. 78/2009, conv. con modif. in legge n. 102/2009, è
da intendersi limitata, qualora si tratti di società com-
merciali e si voglia attribuire validità alla circolare n.
43/E in data 10 ottobre 2009 della Direzione centrale
dell’agenzia delle entrate, alle sole operazioni effettua-
te dal “dominus” della società e non dai semplici soci.
(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte
ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la
conf‌igurabilità del reato in un caso in cui, essendosi
contestata l’omessa dichiarazione di componenti attive
di reddito per un valore di euro 7.000.000, era risultato
che l’operazione di rientro effettuata dal “dominus” era
limitata ad euro 3.870.000). (Mass. Redaz.) (d.l.vo 10
marzo 2000, n. 74, art. 4) (1)
(1) Interessante pronuncia in merito alla quale non risultano editi
precedenti. In argomento si veda Cass. pen., sez. III, 19 luglio 2011,
Lamprecht ed altri, in questa Rivista 2012, 1177.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Procura della Repubblica di Ancona, con provve-
dimento del 2 febbraio 2012, disponeva una perquisizione
in danno di Lanari Pietro, all’esito della quale veniva se-
questrato numeroso materiale documentale. Al Lanari era
stato contestata la violazione dell’art. 4 del D.Lvo n. 74 del
2000 per avere, al f‌ine di evadere le imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni annuali
dell’anno 2007, relative a dette imposte, elementi attivi per
un ammontare inferiore a quello effettivo ed avere dato
disposizioni per il trasferimento all’estero di 7.000.000 di
Euro (che rappresentavano parte del corrispettivo della
cessione dell’immobiliare Zeus S.r.l. alla Global Trading
S.r.l. di due unità immobiliari). Il decreto di sequestro
probatorio, veniva impugnato dinanzi al Tribunale per il
Riesame, che con ordinanza del 2 marzo 2013 confermava
il provvedimento.
2. A seguito di ricorso, la Corte di Cassazione, con
sentenza del 13 dicembre 2012 annullava con rinvio l’ordi-
nanza del Tribunale. Osservava la terza sezione di questa
Corte che:
- il provvedimento impugnato, non era censurabile
nella parte in cui ribadiva la pertinenzialità fra quanto
sequestrato ed il reato ipotizzato, sul rilievo che è da con-
siderare palmare il fatto che documentazione attinente a
depositi bancari dell’indagato sia “strettamente connessa
e necessaria alla prova del reato in contestazione commes-
so mediante occultamento, tramite giroconti bancari da
conti esteri su conti esteri, di proventi percepiti in nero”;
- la motivazione del Tribunale, invece, era carente e
generica, nonché elusiva di puntuali obiezioni difensive
(nonché delle plurime allegazioni documentali portate
alla sua attenzione), laddove aveva solo accennato al tema
del rientro dei capitali illecitamente esportati tramite la
normativa denominata “scudo f‌iscale”;
- l’argomentazione che “solo l’effettivo pagamento del-
l’imposta determina l’effetto invocato”, risultava evasiva
a fronte delle obiezioni sollevate circa le modalità proba-
torie previste per il rientro dei capitali e, soprattutto, a
fronte del rilievo che così interpretando la L. n. 102 del
2009, rischiava di vanif‌icarne gli effetti liberatori che le
erano propri;
- vero era che, l’assunto difensivo era tutto da dimostra-
re, ma la disamina passava attraverso un apprezzamento
della documentazione prodotta dal ricorrente al Tribunale
per il Riesame che, risolvendosi in un accertamento di
fatto, non poteva essere svolta in sede di legittimità;
- la apparenza della motivazione del riesame sul punto,
costituiva una violazione di legge che imponeva l’annul-
lamento del provvedimento con rinvio al Tribunale di
Ancona.
3. Con ordinanza del 19 aprile 2013 il Tribunale di An-
cona rigettava nuovamente l’impugnazione. Osservava il
Riesame, dopo avere effettuato una disamina della disci-
plina dello scudo f‌iscale prevista dalla legge 102 del 2009
e che in parte richiamava le analoghe disposizioni della
-non poteva essere condivisa l’opinione del P.M., quanto
ai limiti soggettivi di operatività dello “scudo”, ed in parti-
colare della causa di non punibilità, che esso non fosse ap-
plicabile ai fatti commessi in qualità di amministratore di

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT