DECRETO 28 dicembre 1998 - Modalita' tecniche di svolgimento della Lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, della Sartiglia di Oristano, del Carnevale di Acireale e del Carnevale di Cento - manifestazione 1999

DECRETO 28 dicembre 1998.

Modalita' tecniche di svolgimento della Lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, della Sartiglia di Oristano, del Carnevale di Acireale e del Carnevale di Cento - manifestazione 1999.

IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591; Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62; Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 1998; Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n.

1677, e successive modificazioni; Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalita' tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, della Sartiglia di Oristano, del Carnevale di Acireale e del Carnevale di Cento - manifestazione 1999 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa; Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma; Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto e' stabilito in L. 5.000;

Decreta: Art. 1.

La lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, della Sartiglia di Oristano, del Carnevale di Acireale e del Carnevale di Cento - manifestazione 1999, con inizio il 28 dicembre 1998, si concludera' il 7 marzo 1999.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti trenta serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessita', verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto e' di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sara' disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art.

17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potra' essere ripartita in piu' categorie.

Il primo premio della prima categoria sara' di lire 3 miliardi.

Il numero e l'entita' degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT