Caratterizzazione del giudizio di ottemperanza nel processo tributario

AutoreMaria Concetta Parlato
Pagine67-90
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CAPITOLO TERZO
CARATTERIZZAZIONE DEL GIUDIZIO
DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
SOMMARIO: 1. Presupposti per il giudizio di ottemperanza. - 2. Oggetto del giudizio. -
3. Competenza - 4. Legittimazione attiva e passiva. - 5. Il giudizio di ottempe-
ranza e l’esecuzione del giudicato prevista dal c.p.c.
1. Presupposti per il giudizio di ottemperanza
L’art. 70 prevede, per la parte che vi ha interesse, la possibilità di
richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della
Commissione tributaria passata in giudicato, dopo la scadenza del ter-
mine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento (da parte
dell’ufficio finanziario o dell’ente locale) dell’obbligo statuito dalla
sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro
messa in mora a mezzo dell’ufficiale giudiziario e fino a quando
l’obbligo non sia estinto.
I presupposti processuali sono dunque essenzialmente:
1) il provvedimento passato in giudicato.
Al riguardo si evidenzia che:
la norma fa riferimento, come fonte dell’obbligo per l’Amministra-
zione, alla sentenza.
Con la locuzione “sentenza passata in giudicato”, si è inteso sotto-
lineare un requisito indefettibilmente richiesto: il giudicato. Esso può
riguardare anche altri provvedimenti, che pur non avendo forma di sen-
tenza, come l’ordinanza o il decreto, possono averne il sostanziale con-
tenuto. Questi provvedimenti appaiono quindi idonei a costituire “cosa
giudicata”, anche se vengano designati, nella stessa previsione di legge,
o “erroneamente” dal giudice, in modo diverso1.
1 Cfr. GLENDI C., Giudizio di ottemperanza (dir. trib.), cit., p. 3: la parola “sen-
tenza” deve ritenersi inserita “per individuare il provvedimento giurisdizionale suscet-
tibile di passare in giudicato, e come tale va propriamente intesa, così da ricompren-
dere in essa tutti i provvedimenti che per l’appunto sono suscettibili di costituire «co-
sa giudicata», anche se per avventura vengano chiamati, nella stessa previsione di
legge o erroneamente dal giudice, in altro modo. A questa stregua potranno quindi
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Il riferimento della norma al passaggio in giudicato come presup-
posto per l’ottemperanza, determina – come già evidenziato – una spe-
requazione fra le parti: alla posizione privilegiata della parte pubblica,
che può ottenere la provvisoria esecuzione (con la riscossione fraziona-
ta in pendenza di giudizio), si contrappone la posizione della parte pri-
vata, che deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza. Tutta-
via tale disparità è stata ritenuta non sufficiente a costituire violazione
dell’art. 3 Cost., “stante l’oggettiva diversità di ruoli dell’Amministra-
zione finanziaria rispetto al contribuente sul versante dei modi e dei
tempi della realizzabilità delle pronunce che rispettivamente li riguar-
dano in pendenza di giudizio”2;
la definizione di “passaggio in giudicato” della sentenza rende ne-
cessario il riferimento all’art. 324 c.p.c., applicabile al processo tri-
butario3.
Possono formare oggetto del giudizio di ottemperanza i provvedi-
menti che abbiano raggiunto la stabilità del giudicato (giudicato forma-
le), considerando – in generale – la inesperibilità degli ordinari mezzi
di impugnazione (appello, revocazione ordinaria e ricorso per cassazio-
ne), e la irrilevanza della astratta proponibilità della revocazione straor-
dinaria4. Per gli altri provvedimenti si considera la idoneità di determi-
nare effetti equivalenti al giudicato formale (la improponibilità del re-
clamo avverso i decreti presidenziali).
formare oggetto di ottemperanza anche i decreti presidenziali non reclamati, che, ad
esempio, dichiarino l’estinzione di giudizi d’appello proposti dall’ufficio contro sen-
tenze delle commissioni tributarie provinciali, condannandolo alle spese del (secondo)
grado. Più in generale, potranno considerarsi suscettibili di ottemperanza sentenze er-
roneamente pronunciate sotto forma di ordinanze o di decreti e passate in giudicato”.
Per citazioni sul c.d. principio della prevalenza della sostanza sulla forma (nel caso in
cui il giudice adotti erroneamente un provvedimento a contenuto decisorio, anziché
con sentenza, con ordinanza o decreto), v. COLLI VIGNARELLI A., La revocazione
delle sentenze tributarie, cit., p. 18 e s.
2 V. GLENDI C., Giudizio di ottemperanza (dir. trib.), cit., p. ult. cit.
3 V. COLLI VIGNARELLI A., La revocazione, cit., p. 30; PISTOLESI F., Le
impugnazioni in generale, in Tesauro F., Il processo tributario, cit., p. 643; ID., Le impu-
gnazioni, in Baglione T. - Menchini M. - Miccinesi S., Il nuovo processo tributario, Mi-
lano, 2004, p. 420. Ampiamente v. MAGNANI C., Rapporti tra nuova disciplina del
processo tributario e codice di procedura civile, in Dir. prat. trib., 2000, pp. 1700 e ss.
4 Cfr. GLENDI C., Giudizio di ottemperanza (dir. trib.), cit., p. ult. cit. Con rife-
rimento alla revocazione straordinaria si considerino i riferimenti normativi dell’art.
64, D.lgs. n. 546/92, e l’art. 395 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 6. Sulla revocazione nel processo
tributario v. COLLI VIGNARELLI A., La revocazione, cit., e bibliografia ivi citata.

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