Il procedimento

AutoreMaria Concetta Parlato
Pagine91-111
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CAPITOLO QUARTO
IL PROCEDIMENTO
SOMMARIO: 1. Il procedimento di ottemperanza. - 2. Il commissario ad acta. - 3.
L’impugnazione.
1. Il procedimento di ottemperanza
Il procedimento di ottemperanza consta di due fasi: una fase che
potrebbe definirsi “cognitiva”, e una fase di controllo dell’avvenuta e-
secuzione.
La caratterizzazione del procedimento1, nella disciplina dell’art. 702,
dovrebbe essere quella della semplicità e linearità.
1 Nell’ambito del diritto amministrativo – con prospettazione generale, pur riferibile
al diritto tributario – è stato puntualmente osservato che l’attività amministrativa è proce-
dimentalizzata, è ordinata secondo una serie di sequenze (cfr. CASSESE S., Istituzioni di
diritto amministrativo, Milano, 2004, I, p. 193). Quest’Autore evidenzia altresì (ivi, p.
194) che “per il procedimento amministrativo prevalgono le norme speciali, relative a sin-
goli tipi di procedimento”. Invero il procedimento amministrativo è innanzitutto un modo
di esercizio del potere amministrativo. In questa prospettiva è stato altresì evidenziato che
il procedimento amministrativo si caratterizza anche per il tipo di potere esercitato (ivi, p.
193). Nel rapporto tra il procedimento amministrativo ed altri tipi procedimenti è stato an-
cora evidenziato che “mediante il procedimento legislativo si esercita un potere libero,
dato che il legislatore è, entro i limiti posti dai principi costituzionali e dal diritto eu-
ropeo, libero di individuare i fini da perseguire (nel disciplinare l’edilizia residenziale
pubblica, per esempio, può bilanciare variamente il diritto alla casa, l’assetto urbani-
stico, la sicurezza e l’igiene delle persone, il decoro cittadino, la finanza pubblica e
così via). Al contrario, il potere esercitato dal giudice nel processo è tendenzialmente
vincolato all’unico fine dell’attuazione della legge (esso non può, per esempio, deci-
dere se il criterio di assegnazione egli alloggi posto dalla legge sia giusto, ma solo se
esso sia stato rispettato). Il procedimento amministrativo è, per così dire, una via di
mezzo, perché le pubbliche amministrazioni devono rispettare la legge e perseguire i
fini da essa stabiliti, ma devono colmare i vuoti lasciati dalle norme e definire in con-
creto l’assetto di interessi (per esempio, precisando i criteri di assegnazione degli al-
loggi, valutando la situazione economica degli aspiranti, decidendo se sgomberare
con la forza gli alloggi abusivamente occupati). Per un verso, le amministrazioni de-
vono essere imparziali, non molto diversamente dai giudici; per un altro verso, esse
non sono indifferenti rispetto agli interessi in gioco, anzi sono esse stesse portatrici di
interessi pubblici”. Abbiamo voluto effettuare ampio richiamo delle argomentazioni
predette in quanto pertinenti e riferibili al procedimento tributario di accertamento.
2 Da ultimo v. GALLO S. - DE FRANCO A., Il giudizio di ottemperanza nel
processo tributario - Aspetti vecchi e nuovi, in Boll. trib., n. 10, 2008, pp. 789 e ss.
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Il ricorso va depositato in doppio originale alla segreteria della
Commissione tributaria provinciale (qualora la sentenza passata in giu-
dicato sia stata da essa pronunciata) ovvero (in ogni altro caso) alla se-
greteria della Commissione tributaria regionale.
La proposizione non soggiace ai termini di decadenza dettati dalle
norme sul processo ordinario (art. 21), bensì ai termini di prescrizione per
l’esercizio del diritto nascente dal giudicato3, ai sensi dell’art. 2953 c.c.
L’atto introduttivo – disciplinato all’art. 70, commi 1, 2, 3 – non do-
vrebbe porre nuove questioni giuridiche, ma essere meramente rappresen-
tativo della situazione di fatto e limitarsi a richiedere all’organo giudicante
i provvedimenti necessari a dare piena esecuzione al giudicato4.
Il ricorso, indirizzato al Presidente della Commissione5, deve con-
tenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la propo-
sizione, con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della
sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’ottemperanza, che deve
essere prodotta in copia6 unitamente all’originale o copia autentica
dell’atto di messa in mora (notificato a norma del comma secondo),
se necessario. Come atto introduttivo del giudizio dovrà, per il resto,
contenere gli elementi indicati dall’art. 18 del D.lgs. n. 546/92:
l’indicazione della Commissione adita, delle generalità del ricorrente
3 Al riguardo, recentemente, si veda l’ampia prospettazione di TESAURO F.,
Profili del giudicato tributario, in Boll. trib., n. 11, 2008, pp. 869 e ss., e ivi riferi-
menti giurisprudenziali e bibliografici.
4 V. per queste considerazioni BASILAVECCHIA M., Il giudizio di ottemperan-
za, cit., p. 937.
5 Questa specificazione viene ricollegata all’art. 90 del r.d. 17 agosto 1907, n.
642, e criticata negativamente da BAFILE C., Il nuovo processo, cit., p. 207; FI-
NOCCHIARO A. - FINOCCHIARO M., op. cit., pp. 890-891, nota 25. Tale requisito,
postulato dalla norma, è stato ritenuto un inutile retaggio storico, mutuato dagli artt.
90 e 91 reg. proc. C.d.S., pertanto, si è in dottrina ritenuto perfettamente valido il ri-
corso indirizzato genericamente al collegio giudicante. In questo senso v. RUSSO P.,
Manuale di diritto tributario. Il processo, cit., p. 325.
6 V. RUSSO P., Manuale di diritto tributario. Il processo, cit., p. 324, ove si os-
serva che “normalmente, si ritiene che la sanzione dell’inammissibilità sia prevista
solo con riguardo alla mancata indicazione degli estremi esatti della sentenza ottem-
peranda e non anche nella produzione di una sua copia, dato che (salvo il caso in cui
si tratti di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza di Cassazione emanata a nor-
ma dell’art. 384, primo comma c.p.c.) il documento si trova già nella disponibilità del
giudice adito, ed è comunque previsto che il collegio, prima di adottare i provvedi-
menti ottemperativi, acquisisca d’ufficio tutta la documentazione necessaria (art. 70,
settimo comma)”.

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