Cenni storici e prime considerazioni

AutoreMaria Concetta Parlato
Pagine11-28
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CAPITOLO PRIMO
CENNI STORICI E PRIME CONSIDERAZIONI
SOMMARIO: 1. O rigine ed evoluzione dell’istituto. - 2. Natura giuridica del giudizio di
ottemperanza. - 2.a. segue: rapporto tra amministratività delle forme e giurisdizionali-
tà della funzione. - 2.b. segue: funzione giurisdizionale esecutiva o di cognizione.
1. Origine ed evoluzione dell’istituto
Il giudizio di ottemperanza in materia tributaria, istituito e disci-
plinato dall’art. 70 del D.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, segue le
direttive della legge delega n. 413 del 30 dicembre 1991, art. 30, com-
ma 1, lett. l).
La legge delega prevede l’introduzione della disciplina dell’esecu-
zione coattiva delle sentenze pronunciate dal giudice tributario, anche a
carico dell’Amministrazione soccombente.
In generale, con il termine esecuzione1 si intende il momento o la
fase successiva alla imposizione di un comando in via astratta, per dare
concreta attuazione allo stesso. Nel caso specifico del processo, per ese-
cuzione si intende il momento o la fase successiva all’emanazione della
sentenza, al fine precipuo di dare attuazione concreta al comando con-
tenuto nella sentenza stessa. Dunque, l’esecuzione coattiva della sen-
tenza tende a consentire “la materiale apprensione, da parte di chi agi-
sce, del bene della vita riconosciuto dal giudicato”, dando concreto
soddisfacimento all’interesse alla cui tutela è volta la pronuncia del
giudice da eseguire2.
L’art. 70 in commento attua la direttiva contenuta nella legge dele-
ga attraverso la previsione – innovativa nella materia – del giudizio di
ottemperanza.
1 Al riguardo v. SACCHI MORSANI G., voce Esecuzione amministrativa, in
Enc. Giur. Treccani, Roma, vol. XIII, 1989, pp. 1 e ss. Con maggiore attinenza ai te-
mi specialistici trattati v. TRAVI A., L’esecuzione della sentenza, in Trattato di dirit-
to amministrativo, a cura di Cassese S., Diritto amministrativo speciale, V, Il proces-
so amministrativo, Milano, 2003, pp. 4605 e ss.
2 CAIANIELLO V., Manuale di diritto processuale amministrativo, Torino,
2003, p. 980.
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Si può senz’altro affermare che l’istituto è mutuato dalla giustizia
amministrativa, in cui si è evoluto come strumento di attuazione del
giudicato nei confronti della Pubblica amministrazione3. L’art. 4, 2°
comma, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, prevede che “L’atto
amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ri-
corso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeran-
no al giudicato dei tribunali in quanto riguarda il caso deciso”. Il giudi-
zio di ottemperanza vero e proprio nacque con l’art. 2, n. 4, della L. n.
5992 del 31 marzo 1889, che prevedeva l’obbligo, per l’autorità ammi-
nistrativa, di conformarsi al giudicato del tribunale che avesse ricono-
sciuto la lesione di un diritto civile o politico. Pertanto, l’istituto nasce
per l’ottemperanza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria ordinaria,
e viene recepito dall’art. 27, n. 4, del R.D. n. 1054 del 26 giugno 1924
(T.U. del Consiglio di Stato), in cui il giudizio di ottemperanza si con-
figura come “rimedio” agli effetti antigiuridici collegati all’inerzia
dell’Amministrazione relativamente ad una sentenza definitiva, di con-
danna, dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
Successivamente, con la legge istitutiva dei T.A.R. (v. art. 37,
comma 1, della L. n. 1034 del 6 dicembre 1971), è stato poi affermato
che i ricorsi diretti ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità
amministrativa di conformarsi (per quanto riguarda il caso deciso) al
giudicato dell’autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la
lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali
amministrativi regionali quando l’autorità amministrativa chiamata a
conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei
limiti della circoscrizione del Tribunale amministrativo regionale. Il se-
condo comma dello stesso art. 37 ha inoltre espressamente previsto il ri-
3 Lo spirito di illegalità che domina ancora sovrano in molta parte della Pubblica
amministrazione – come efficacemente affermato – e che conduce assai spesso a non
dare esecuzione ai giudicati sia dei tribunali ordinari che di quelli amministrativi, ren-
de frequenti i ricorsi per l’ottemperanza. “Però deve essere consentito alla P.a. un po-
tere discrezionale in ordine al modo di reintegrare l’ordine giuridico da essa violato,
dato che potrebbero essersi verificate nel frattempo, fra l’emanazione dell’atto ed il
suo annullamento, situazioni che il pubblico interesse consiglia di rispettare”: si e-
sprime così MORTATI C., Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1976, II, p. 1343.
Per l’evoluzione storica dell’istituto cfr. NAPOLITANO F., Il giudizio di ottem-
peranza nel contenzioso tributario, in Boll. trib., n. 6, 2001, pp. 405-406; BASILA-
VECCHIA M., Il giudizio di ottemperanza, in Il processo tributario, a cura di F. Tesauro,
Torino, 1998, pp. 929 ss.; NIGRO M., Giustizia amministrativa, Bologna, 1994, pp. 312
ss.; VERRIENTI L., v oce Giudizio di ottemperanza, cit., pp. 258 ss.

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