Capitolo terzo. Strumenti per l'accesso all'informazione giuridica

AutoreNicola Palazzolo
Pagine83-118

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@1. L'operatore del diritto e l'informazione

Come si è visto nel capitolo precedente, i sistemi informativi sono quei sistemi informatici che producono e diffondono informazione, in quanto immagazzinano dati e aiutano l'utente a reperirli (isomorfismo). Si tratta dell'applicazione più classica dell'informatica, quella che a tutt'oggi ha la maggiore diffusione, al punto che la stessa parola "informatica" deriva dalla fusione dei due termini "informazione" e "automatica".

Se ogni scienza è oggetto di conoscenza, e perciò può costituire oggetto di un sistema informativo automatizzato, la scienza del diritto è un oggetto di conoscenza che per definizione si rivolge a tutti i cittadini, o meglio a tutti gli appartenenti ad una comunità sociale, e non solo ad una ristretta cerchia di addetti. Ogni agire umano è un agire che può essere valutato come conforme o contrario al diritto, dalla stipula di un contratto all'esecuzione di una rapina, dal godimento di un bene al traversare una strada quando il semaforo è rosso. Esiste pertanto l'esigenza obiettiva, propria di tutti i consociati, di conoscere il diritto per agire "giuridicamente"; sussiste - per dirla in termini filosofici - una dimensione "deontologica" del diritto (contrapposta ad una visione meramente "ontologica" o "fenomenologica") che postula una fondamentale esigenza "gnoseologica".

Da ciò consegue il sorgere di un vero e proprio diritto all'informazione giuridica (conoscenza "formale") che impone l'adozione di opportuni accorgimenti al fine di garantire la reale possibilità di conoscere il diritto (conoscenza "sostanziale"). Infatti, come è stato osservato, "la reale possibilità diPage 86 conoscere il diritto, così come viene offerta obiettivamente agli operatori giuridici, anche a quelli che non abbiano una specifica formazione o preparazione giuridica, rappresenta una finalità essenziale, in quanto il tipo o la qualità dell'esperienza giuridica vissuta è certo il parametro più valido per la misura del livello di civiltà giuridica di una collettività"1.

Negli ordinamenti giuridici moderni, all'esigenza di conoscere il diritto corrispondono di norma due distinti e contrapposti principi fondamentali: da un lato il principio di oggettività, per cui il diritto esiste ed opera indipendentemente dalla conoscenza, che si traduce nel noto brocardo ignorantia legis non excusat, fondato sulla necessità tecnico-giuridica che tutto il diritto vigente vada applicato2; dall'altro il principio di effettività, per cui l'ordinamento giuridico deve tendere a realizzare in concreto i suoi valori, e quindi anche la conoscenza delle sue norme da parte dei destinatari, da cui discende la necessità di individuare e adottare gli strumenti adeguati al fine di rendere effettiva la conoscenza delle norme da parte dei destinatari.

Se andiamo però concretamente a vedere qual è lo strumento comunemente adottato per soddisfare il principio di effettività, ci accorgiamo che negli ordinamenti moderni in realtà si ricorre ad una presunzione, se non addirittura una finzione, quella cioè dello "stato di notorietà" che sarebbe raggiunto attraverso un apposito procedimento di divulgazione delle norme giuridiche: l'inserzione delle leggi e dei decreti presidenziali nella «Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana» e l'annuncio dell'avvenuta inserzione nella «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana» che, in pari tempo, provvede alla pubblicazione dell'atto3.

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Si tratta, come ben si vede, di un espediente mirato più all'esigenza della certezza del diritto che a quella di effettiva conoscenza da parte dei destinatari4, e infatti la dottrina che si è occupata del problema5 non ha mancato di evidenziare l'inidoneità divulgativa del meccanismo pubblicitario in vigore6.

Ma, al di là dei meccanismi che si potranno studiare per rendere più funzionale il sistema della pubblicazione delle leggi, il problema appare nella sua macroscopicità se ci si pone nella prospettiva non del singolo atto, ma dell'universo degli atti pubblicati, di quelle decine di migliaia di atti normativi tra i quali anche l'operatore esperto a malapena riesce a districarsi. Non solo, ma nelle stratificazioni legislative conseguenti al succedersi delle normative, spesso tra loro non coordinate, è operazione complessa accertare se una norma pregressa sia ancora in vigore o se sia stata assoggettata ad abrogazione tacita o espressa. Per non parlare poi di quell'abrogazione operata dalle pronunce della Corte Costituzionale, che tanto vistosamente incidono sul sistema normativo e di cui, senza un apposito sistema di rinvii, anche un operatore esperto potrebbe non accorgersi.

Tutto ciò postula da sé l'esigenza di sistemi informativi giuridici potenti e affidabili, nei quali non solo il giurista, ma il singolo cittadino possano reperire con comandi semplici almeno l'informazione essenziale; ma richiede altresì dei sistemi di ricerca sempre più raffinati nei quali gli operatori giuridici possano incrociare dati di natura diversa al fine di trarre un'informazione più precisa e mirata. I grandi sistemi informativi giuridici, nati alla fine degli anni Sessanta o nei primi anni Settanta, sono da questo punto di vista alquanto invecchiati. E però le prospettive aperte sia dalle tecniche ipertestuali, sia dalle reti telematiche, sia ancora dalle sperimentazioni di recupero in-Page 88telligente delle informazioni (delle quali si parlerà nei capitoli successivi) consentono già di prefigurare per i prossimi anni uno scenario enormemente più ricco dell'informazione giuridica di quanto non consentano già i pur validissimi sistemi attuali.

@2. I contenuti dell'informazione giuridica tra utopia e realtà

Quando si parla d'informazione giuridica non ci si riferisce solo alle leggi dello Stato, la cui conoscenza è disciplinata, come si è visto, dal procedimento di pubblicazione. Il diritto non è solo norma statale, ma anche regionale e degli enti locali, è giurisprudenza delle corti, è dottrina giuridica, è prassi amministrativa e privata. Anche in ordinamenti come quelli dell'Europa continentale (ordinamenti di Civil Law), fondati essenzialmente sulle leggi, rispetto a quelli dei paesi anglosassoni (ordinamenti di Common Law), fondati sulle decisioni dei giudici, l'attività euristica (di recupero delle informazioni di base) che il giurista deve compiere per sviluppare poi la sua personale attività ermeneutica riguarda infatti solo in minima parte i testi delle leggi, e ricomprende invece - anche e soprattutto - l'interpretazione giudiziaria (o giurisprudenziale), l'interpretazione dottrinaria, la prassi.

Organizzare la conoscenza del diritto in un sistema coerente e razionale significa perciò porsi il problema di avere, almeno tendenzialmente, tutto ciò che è utile conoscere all'operatore del diritto (che non è solo chi opera a livello professionale, ma anche il singolo cittadino, in quanto tutto il suo agire è sotto il controllo del diritto). Completezza dell'informazione è anzitutto poter accedere dalla propria postazione, senza lunghe attese e ricerche complicate, a tutti i materiali portatori di informazione nel loro testo completo e non solo nei riferimenti. Non basta sapere che un documento esiste e dove è collocato: occorre poterlo consultare ed eventualmente copiare nella sua versione ufficiale e definitiva.

È poi evidente l'utilità dei collegamenti tra le varie fonti: una sentenza annotata criticamente dalla dottrina assume il suo pieno significato solo se letta congiuntamente alla dottrina e alla legge ad essa connesse. È sempre più avvertita la necessità di disporre di sistemi di ricerca in grado di fornire contestualmente, cioè in modo integrato, tutte le informazioni necessarie alla conoscenza e all'applicazione del diritto, vale a dire anzitutto la regolamentazione normativa, l'interpretazione giurisprudenziale e l'elaborazione dottrinale; ma anche la prassi amministrativa e quella privata (documentata, ad esempio, dagli archivi notarili).

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In realtà oggi vi sarebbero tutte le premesse, dal punto di vista tecnologico ed in parte da quello dei materiali già esistenti su supporto elettronico, per la creazione di una grande biblioteca giuridica digitale, uno strumento cioè che includa:

  1. una collezione di documenti digitali appartenenti ai tipi tradizionali della documentazione giuridica (leggi e altri atti normativi, sentenze, dottrina giuridica) ma anche a quelli più nuovi (atti della prassi amministrativa e privata);

  2. le banche dati di riferimento (cataloghi di monografie e di testate di periodici completi di sommari e indicizzati per argomento, massimari, indici legislativi);

  3. alcune collezioni speciali (immagini, manoscritti, pre-print, materiali didattici, ecc.);

  4. un'interfaccia di ricerca e dei programmi di assistenza all'utenza (tutorials) che rendano i lettori autosufficienti e che rendano possibile il monitoraggio dell'uso per un continuo miglioramento;

  5. l'accesso ai principali siti che contengono materiali giuridici non presenti in sede, con opportune regole e procedure per la salvaguardia del libero uso dei documenti digitali per motivi di studio senza infrazioni al copyright;

  6. un efficiente servizio di document delivery, che consenta di poter ottenere a richiesta in tempi rapidi la digitalizzazione e la copia del testo integrale dei documenti non ancora digitalizzati, ma di cui è disponibile la copia cartacea.

    Ancor oggi tuttavia un sistema di questo genere, pur ampiamente descritto nella letteratura specializzata7, non è stato realizzato8; anzi la materia giuridica, sia quella contenuta in strumenti cartacei, sia quella memorizzata su supporto elettronico, è quasi sempre organizzata in tre sezioni separate, senza collegamenti tra loro, secondo la particolare tipologia ormai acquisita nel mondo del diritto, ossia la normativa, la giurisprudenza delle varie corti,Page 90 e la dottrina. L'impossibilità di correlare i diversi tipi di documenti...

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