Norme di applicazione del regolamento CE n. 1898/2005 - Capitolo II - relativo alla vendita di burro di intervento a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per il burro, il burro concentrato e la crema destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari. (Ex 2571/97).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che ha sostituito il regolamento (CEE ) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 2771/99 della Commissione, del 16 dicembre 1999 e successive modifiche, integrazioni e codificazioni, che stabilisce le modalita' di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte;

Visto il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005 - recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto concerne le misure di smaltimento nel mercato comunitario per la crema di latte, il burro e il burro concentrato e, in particolare, il capitolo II concernente la vendita a prezzo ridotto di burro di intervento e la concessione di un aiuto al burro, al burro concentrato e alla crema di latte destinati alla fabbricazione di prodotti di pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 2571/97;

Visto il regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione, del 9 gennaio 2001, che stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda i metodi per le analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei fondi FEAOG, sezione «garanzia»;

Visto il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalita' comuni per il controllo dell'utilizzazione o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ed in particolare la parte IV-bis, relativa al controllo dell'utilizzazione o della destinazione delle merci;

Viste le circolari 6 aprile 1993, n. 8, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e 25 marzo 1994, n. 3, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con le quali sono state impartite disposizioni per l'applicazione delle norme comunitarie relative al controllo sugli scambi intracomunitari di prodotti del settore lattiero-caseario provenienti dall'intervento o che usufruiscono di aiuti e sono vincolati a destinazioni o utilizzazioni particolari;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 6 giugno 1992, concernente l'applicazione del Reg. CEE n. 570/88 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto, per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381 contenente disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Considerata la necessita' di disciplinare lo svolgimento dei controlli e il rilascio dei riconoscimenti e delle autorizzazioni in conformita' alla richiamata normativa comunitaria, abrogando le precedenti disposizioni;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

  1. Il presente decreto detta norme di applicazione del capitolo II del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, in seguito denominato «regolamento».

    Art. 2.

  2. I riconoscimenti di cui all'art. 12 del «regolamento» sono rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, alle imprese richiedenti i cui stabilimenti sono ubicati nei loro territori.

  3. Gli organismi competenti al rilascio del riconoscimento, designati dalle autorita' regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono in seguito denominati «organo regionale».

  4. I controlli prescritti dal «regolamento», indicati nell'allegato al presente decreto, eccezion fatta per quelli afferenti al riconoscimento degli stabilimenti, sono esercitati dall'organismo pagatore competente per territorio, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito ai punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95.

  5. L'AGEA, in qualita' di autorita' competente per il coordinamento dei controlli di cui al comma 3, coordina l'espletamento dei controlli e delle attivita' correlate e ne definisce le modalita'.

    Art. 3.

  6. Le domande di riconoscimento di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate, per ciascuno stabilimento, all'«organo regionale».

  7. Gli stabilimenti per i quali viene presentata la domanda di riconoscimento devono possedere i requisiti previsti all'art. 13 e, se del caso, all'art. 10 del «regolamento». Le relative domande devono contenere gli impegni previsti allo stesso art. 13 e devono essere corredate dal certificato, con vigenza, di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dalla documentazione...

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