CIRCOLARE 29 luglio 2008, n. 22 - Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, concernente «Modalita'' di attuazione dell''art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» - Chiarimenti.

Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato

All'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Alle ragionerie territoriali dello

Stato

Ai Revisori dei Conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso Enti ed organismi pubblici e per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Segretariato Generale

Alle Amministrazioni centrali dello

Stato - Gabinetto

All'Amministrazione autonoma dei

Monopoli di Stato

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'avvocatura generale dello Stato

Premessa.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (pubblicato il 14 marzo 2008 nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 63), e' stato adottato il regolamento volto a disciplinare le modalita' di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle societa' a partecipazione pubblica.

Trascorso l'ordinario periodo di vacatio legis di quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il predetto regolamento e' entrato in vigore il 29 marzo 2008.

Nella consapevolezza della importanza e delicatezza sottese all'applicazione della disciplina in argomento, allo scopo di fornire in merito un concreto contributo a codesti uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze - MEF presso Enti ed Organismi pubblici, con la presente circolare si forniscono, sulle questioni ritenute di maggior rilievo, talune precisazioni e chiarimenti, anche di natura esegetica, sostanzialmente concordati con gli uffici dell'area Finanze del MEF. Quadro normativo.

Preliminarmente, si appalesa necessario ripercorrere, seppure in modo sintetico, i riferimenti salienti della normativa de qua.

L'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' stato introdotto dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Ancorche' la disposizione citata prevedesse (e prevede) al comma 2 l'adozione di un regolamento ministeriale di attuazione, la normativa introdotta era stata ritenuta lo stesso immediatamente applicabile, stante il sufficiente delineamento della fattispecie prevista dalla legge (in tal senso: Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 10/2007 del 14 maggio 2007, e, seppure in maniera piu' sfumata, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 11/2007 dell'11 luglio 2007).

Sull'orientamento emerso, poi, sono intervenute la circolare 6 agosto 2007, n. 28, e la circolare 4 settembre 2007, n. 29, dirette ad illustrare, rispettivamente, le prime modalita' e le ulteriori istruzioni applicative della disposizione sopra citata.

In seguito, l'art. 19 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, nell'apportare talune modifiche al testo dell'art. 48-bis, ne ha espressamente subordinato l'operativita' all'entrata in vigore del previsto regolamento ministeriale di attuazione.

Con la legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione, con modifiche, del citato decreto-legge, si e' giunti all'attuale testo dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per una pronta consultazione, si riporta:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.

Da ultimo, con il richiamato decreto ministeriale n. 40/2008 e' stato emanato il Regolamento di attuazione della disposizione teste' citata (di seguito Regolamento), limitatamente, pero', alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle societa' a totale partecipazione pubblica. Infatti, l'art. 6, comma 1, del medesimo decreto ministeriale n. 40/2008 rinvia ad un successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina per l'attuazione del citato art. 48-bis nei confronti delle societa' a prevalente partecipazione pubblica.

Cio' posto, con la pubblicazione del citato Regolamento e, soprattutto, dopo la sua entrata in vigore, sono pervenute innumerevoli richieste di chiarimenti, specialmente in ordine alla corretta individuazione delle fattispecie da sottoporre all'obbligo di preventiva verifica.

Con la presente circolare, si fornisce una prima lettura interpretativa in merito alle problematiche apparse di maggiore importanza e di piu' generale interesse, appresso partitamente trattate.

Avendo tale lettura interpretativa anche una valenza sistematica, conseguentemente devono ritenersi superate le istruzioni diramate in materia con le precedenti circolari. Rapporti nell'ambito della pubblica amministrazione.

In base alla lettera dell'art. 48-bis, non sembrano potersi configurare, prima facie, ipotesi di esenzione esclusivamente fondate su criteri soggettivi, attesa l'ampia e generica definizione di «beneficiario» contenuta nella disposizione de qua e nel relativo regolamento di attuazione.

Tuttavia, appare opportuno considerare che taluni soggetti ricompresi nell'ambito della Pubblica Amministrazione, indipendentemente dal loro regime giuridico e seppure titolari di specifiche funzioni, di proprie risorse umane e finanziarie ed anche di una propria legittimazione, sostanziale e processuale, nei confronti dei terzi, concorrono, in base al Sistema Europeo dei Conti (SEC 95), alla formazione del conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche.

Le disposizioni legislative in materia di finanza pubblica nonche' tutte le norme come, in definitiva, l'art. 48-bis in esame atte a produrre comunque effetti sul gettito erariale, sono destinate, in ultima analisi, ad un miglioramento del menzionato conto economico consolidato, anche al fine del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea e, in particolare, al rispetto del «Patto di stabilita' e crescita» previsto dalla risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 17 giugno 1997 (pubblicata sulla G.U.C.E. n. C 236 del 2 agosto 1997).

Cio' posto, si reputa che la norma di cui al citato art. 48-bis non trovi applicazione per i pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni Pubbliche ricomprese...

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