DECRETO 29 dicembre 2004 - Criteri, condizioni e modalita' di attuazione delle disposizioni, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, concernente ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare l'art. 3-bis, come modificato dall'art. 1-ter, lettera d) della legge 27 ottobre 1995, n. 438, che prevede l'assegnazione alle imprese industriali, commerciali, di servizi, comprese quelle turistico-alberghiere, nonche' alle imprese artigiane, di un contributo pari al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di 300 milioni di lire per ciascuna impresa; Visti i decreti del Ministro del tesoro del 24 marzo 1995 e del 5 settembre 1995, con i quali sono state stabilite le condizioni e le modalita' per la concessione del contributo in conto capitale a favore delle imprese dei vari settori danneggiate dall'alluvione; Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1995, n. 265 e, in particolare, l'art. 5, comma 7, il quale prevede che le provvidenze previste dagli articoli 2 e 3-bis della legge n. 35 del 1995, si intendono applicabili anche ai titolari degli studi professionali aventi sede nei territori di cui all'art. 1 della medesima disposizione legislativa; Visto il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 e, in particolare, l'art. 1-bis, il quale, tra l'altro, prevede, al comma 1, che il contributo di cui all'art. 3-bis, della legge n. 35 del 1995, possa essere concesso fino al 75 per cento dell'ammontare del danno subito da parte dei soggetti danneggiati nel limite massimo di Euro 259.000 per ciascun soggetto, al comma 5, che la durata dei finanziamenti concessi ai medesimi soggetti ai sensi della legge 16 luglio 1997, n.

228, e' fissata in quindici anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento e, al comma 6, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo medesimo; Considerato che con deliberazione dell'assemblea ordinaria in data 22 aprile 2002 la societa' ´Mediocredito centrale S.p.a.ª ha assunto la denominazione di ´MCC...

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