PROVVEDIMENTO 4 settembre 2008 - Attuazione dell''articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d''Italia, delle banconote denominate in euro sospette di falsita''.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie;

Visto il proprio provvedimento del 21 gennaio 2002, recante disposizioni in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsita', cosi' come modificato dal proprio provvedimento del 15 marzo 2006;

Visto il documento della Banca centrale europea del 16 dicembre 2004, intitolato «Ricircolo delle banconote in euro: quadro di riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non piu' idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante»;

Considerate le modifiche del contesto normativo relativo alle attivita' finanziarie intervenute successivamente all'adozione del provvedimento del 21 gennaio 2002, nonche' la riforma organizzativa della rete territoriale della Banca d'Italia;

E m a n a il seguente provvedimento:

Art. 1.

Soggetti obbligati a ritirare le banconote

  1. I seguenti soggetti ritirano dalla circolazione le banconote denominate in euro sospette di falsita' e le trasmettono alla Banca d'Italia:

    le banche di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario);

    le Poste Italiane S.p.A.;

    la Cassa Depositi e Prestiti;

    gli istituti di moneta elettronica, di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-bis), del Testo unico bancario;

    le imprese di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza), comprese le societa' fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

    le societa' di investimento a capitale variabile di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), del Testo unico della finanza;

    le societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del Testo unico della finanza;

    le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

    gli...

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