Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ed in particolare l'articolo 43 recante delega al Governo per il coordinamento legislativo;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

1. L'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», e' modificato come segue:

  1. al comma 1, le parole: «dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti»;

  2. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    2. Il Presidente puo' invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente puo' invitare i Presidenti delle altre Autorita' competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilita' complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario.

    .

    2. Al comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione e' comunque subordinata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente».

    3. L'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato.

    4. L'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' modificato come segue:

  3. il comma 4 e' sostituito dal seguente:

    4. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attivita' di rischio.

    ;

  4. il comma 4-bis e' abrogato;

  5. al comma 4-quater, le parole: «alle altre attivita' bancarie» sono sostituite dalle seguenti: «ad altre tipologie di rapporti di natura economica».

    5. Al comma 1 dell'articolo 116 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «computato secondo le modalita' stabilite a norma dell'articolo 122» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108».

    6. Al comma 1 dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «con i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «con la clientela».

    7. L'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:

    Art. 129.

    Emissione di strumenti finanziari

    1. La Banca d'Italia puo' richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.

    2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

    .

    8. L'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' modificato come segue:

  6. al comma 1, dopo le parole: «in materia di interessi degli amministratori» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e di operazioni con parti correlate»;

  7. al comma 2-bis, le parole: «o sono ad esse collegate» sono sostituite dalle seguenti: «. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra societa' appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.».

    9. Il comma 1 dell'articolo 143 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato.

    10. Al comma 1 dell'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «114-quater,» sono inserite le seguenti: «129, comma 1,».

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restono invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:

    Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    .

    - Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 28

    dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 28 dicembre

    2005, supplemento ordinario.

    Art. 43 (Delega al Governo per il coordinamento legislativo). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo

    1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo

    24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonche' delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

    .

    - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230

    del 30 settembre 1993, supplemento ordinario.

    - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e' pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, supplemento ordinario.

    - La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990.

    Note all'art. 1:

    - Si riporta il testo degli articoli 2 e 14 del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificati dal presente decreto:

    Art. 2 (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). - 1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR e' composto dal

    Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal

    Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il

    Governatore della Banca d'Italia.

    2. Il Presidente puo' invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il presidente puo' invitare i presidenti delle altre Autorita' competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilita' complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario.

    3. Il CICR e' validamente costituito con la presenza della mag-gioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

    4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della

    Banca d'Italia.

    .

    Art. 14 (Autorizzazione all'attivita' bancaria). - 1.

    La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:

    a) sia adottata la forma di societa' per azioni o di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;

    a-bis) la sede legale e...

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