Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta. (Ordinanza n. 2789)

ORDINANZA 15 giugno 1998.

Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta. (Ordinanza n. 2789).

IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpito dalle avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici; Vista l'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di ulteriori immediati interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumita' e per la ripresa delle normali condizioni di vita; Sentita la regione Campania; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone: Art. 1.

  1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e' aggiunto il seguente comma: "8. I gruppi di rilevamento di cui al comma 7 possono essere integrati da tecnici appartenenti ad altre amministrazioni regionali. Le amministrazioni di appartenenza dei tecnici che compongono i gruppi di rilevamento possono autorizzare l'uso del mezzo proprio nelle missioni connesse all'attivita' di rilevamento".

    Art. 2.

  2. Il gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e' integrato da un tecnico designato dall'assessore regionale con delega per la difesa del suolo e da un tecnico del Servizio sismico nazionale. Il gruppo di lavoro esprime anche un parere tecnicoeconomico sui progetti dei singoli interventi ricompresi nel piano di cui all'art. 2 della medesima ordinanza, preliminarmente alla conferenza di servizi di cui all'art. 5, comma 3, della stessa ordinanza, ove necessaria. Per quest'ultimo compito il gruppo di lavoro e' integrato da quattro docenti universitari esperti nella prevenzione del rischio idrogeologico. Alla nomina dei docenti universitari provvede il Sottoegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il commissario delegato. Il commissario delegato determina il compenso da corrispondere ai componenti del gruppo di lavoro il cui onere grava sui fondi di cui all'art. 23 della medesima ordinanza.

  3. Per l'attivazione dei presidi territoriali di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998, il rettore...

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