DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto 2007, n. 141 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle D'Aosta/Vallee d'Aoste, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 6 giugno 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

L'articolo 5 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, e' sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta). - 1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono in Valle d'Aosta ininterrottamente da un anno ovvero si trovano in una delle seguenti condizioni:

  1. risiedono nella provincia di Trento o in quella di Bolzano senza avervi maturato il diritto di voto avendovi trasferito la residenza da un comune della regione Valle d'Aosta dove hanno maturato il diritto di voto;

  2. risiedono in Valle d'Aosta, avendovi nuovamente trasferito la residenza dalla provincia di Trento o da quella di Bolzano, senza aver ivi acquisito il diritto elettorale attivo per i consigli provinciali e prima del trasferimento avevano maturato l'anno ininterrotto di residenza nel territorio della Regione;

  3. sono elettori residenti all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 6-ter.

  1. I cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilita' accertata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta purche' si rendano nuovamente reperibili e siano stati in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alla data della cancellazione.".

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT