Prospettive de iure condendo nell'ambito di un auspicato rafforzamento del sistema delle tutele del contribuente in merito alla discipli na dell'interpello

AutoreFrancesco Fratini
Pagine304-319
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CAPITOLO QUARTO
PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO
NELL’AMBITO DI UN AUSPICATO RAFFORZAMENTO
DEL SISTEMA DELLE TUTELE DEL CONTRIBUENTE
IN MERITO ALLA DISCIPLINA DELL’INTERPELLO
SOMMARIO: 1. Una prima ipotesi di intervento normativo potrebbe riguardare il
potenziamento del metodo del contraddittorio e della collaborazione tra il
contribuente e l’Amministrazione finanziaria nelle molteplici procedure di
interpello. - 2. La tutela giurisdizionale nei confronti di taluni pareri resi
nell’ambito dell’interpello tributario. - 3. Una diversa prospettiva potrebbe
favorire nell’ambito della disciplina dell’interpello una tutela extra-giudi-
ziale del contribuente da svolgersi innanzi ad una struttura di cerniera tra la
funzione amministrativa e quella giurisdizionale collocata esternamente alla
struttura dell’Amministrazione finanziaria.
1. Una prima ipotesi di intervento normativo potrebbe riguardare
il potenziamento del metodo del contradditorio e della colla-
borazione tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria
nelle molteplici procedure di interpello
All’esito degli approfondimenti che hanno accompagnato la
nostra indagine sulle forme di tutela (sia amministrativa che
giurisdizionale) esperibili dal contribuente – a legislazione vigente
– è ora possibile svolgere le conclusioni dello studio.
Vi è un primo profilo da chiarire che ci appare logicamente
precedere tutti gli altri. L’aspetto che merita essere approfondito
attiene alla correttezza o meno del tema che ci siamo proposti
ovvero le deficienze del sistema delle tutele del contribuente nel
contesto di una disciplina che in tutte le sue espressioni è intrin-
secamente ispirata alle istanze di tutela del privato ed al ricono-
scimento dei propri diritti “fondamentali”.
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In termini ancor più intellegibili ci si domanda se l’indagine
che abbiamo condotto è forse viziata da una radicale contrad-
dizione consistente nell’aver esaminato le difficoltà che ha il
contribuente di vedere accolte le proprie istanze di tutela nell’am-
bito di un istituto che incarna una delle massime espressioni dei
diritti del contribuente.
A quest’ultimo quesito rispondiamo che a nostro giudizio, l’in-
dagine così come è stata svolta è fondata.
Non è in discussione l’istituto in re ipsa ma talune sue appli-
cazioni concrete.
Nel contesto dell’interpello (in questi termini, ci si riferisce
soprattutto a quello generalizzato) la progressiva riduzione del nu-
mero delle istanze presentate1 può spiegarsi piuttosto che come un
fisiologico assestamento dell’istituto – a dieci anni oramai dalla sua
introduzione – come una progressiva sfiducia dei contribuenti nei
suoi riguardi. La mancata percezione della partecipazione attiva del
contribuente nel procedimento lo allontana dalla sua natura di
strumento di soddisfazione delle legittime istanze del cittadino
mediante le quali ripararsi da eventuali rischi connessi alla fase del
controllo tributario; ex adverso, l’istituto (alla luce del primo
decennio di applicazione) potrebbe essere apprezzato nei termini di
una rischiosa disclosure nell’ambito della quale il tax payer è
tenuto a fornire al Fisco tutte le informazioni personali e concrete
riguardanti una propria questione problematica caratterizzata da
obiettive condizioni di incertezza attendendo, senza possibilità
effettiva di confronto che vada al di là della primigenia istanza e
della proposta solutoria in essa contenuta, la risposta in molti casi
definitiva ed insindacabile; con i rischi di proiezione delle deter-
minazioni assunte in sede di interpello nell’ambito dell’ (eventuale)
attività di controllo.
1 In effetti, dalle analisi statiche compiute dalla medesima Amministrazione
(e pubblicate nel sito ufficiale www.agenziaentrate.it) emerge che, a seguito di
un forte incremento delle istanze di interpello presentate nel corso del 2002 ri-
spetto a quelle pervenute all’Amministrazione finanziaria (con un aumento pari
al 70 per cento) nel corso del primo anno di applicazione (il 2001), si è registrato
un forte calo delle domande di interpello presentate a partire dall’annualità 2003
a seguire.

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