DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 32 - Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilita' dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione

Coming into Force24 Marzo 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/03/09/16G00040/ORIGINAL
Enactment Date15 Febbraio 2016
Published date09 Marzo 2016
Official Gazette PublicationGU n.57 del 09-03-2016
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita' dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del Codice della navigazione;

Vista la legge 23 settembre 2013, n. 113, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014 ed in particolare l'articolo 17 concernente l'attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, recante attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 2015, n. 67, recante attuazione della direttiva 2013/38/UE recante la modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo dello Stato di approdo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, relativo all'approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 17 dicembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a Il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita'

  1. Il presente decreto istituisce un idoneo ed efficace sistema di attuazione e di controllo, ivi comprese le ispezioni, allo scopo di assicurare che le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili battenti bandiera nazionale soddisfano le prescrizioni delle pertinenti parti della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, ratificata e resa esecutiva con legge 23 settembre 2013, n. 113.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, in aggiunta alle pertinenti definizioni di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e successive modificazioni, si intende per:

  1. «autorita' competente centrale»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

  2. «autorita' competente locale»: gli uffici marittimi periferici retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, anche per le navi che scalano porti esteri;

  3. «convenzione»: la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (MLC 2006) di cui alla legge 23 settembre 2013, n. 113, e le parti pertinenti della MLC 2006;

  4. «parti pertinenti della MLC 2006»: le parti della convenzione il cui contenuto e' considerato corrispondente alle disposizioni di cui all'allegato della direttiva 2009/13/CE;

  5. «ispettore»: un dipendente delle autorita' competenti di cui alle lettere a) e b) autorizzato a svolgere le ispezioni dello Stato di bandiera;

  6. «ispezione»: la visita a bordo di una nave svolta da un ispettore, per verificare la conformita' alla convenzione;

  7. «reclamo»: qualsiasi informazione o rapporto originato dai lavoratori marittimi, ogni soggetto, associazione o organizzazione, portatrice di una qualificata posizione soggettiva, di un interesse diffuso o legittimo, secondo le procedure di cui alla regola 5.1.5 della convenzione;

  8. «fermo»: il formale divieto posto ad una nave di prendere il mare a causa delle deficienze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura;

  9. «certificato del lavoro marittimo»: il certificato di cui all'articolo 8 del presente decreto e di cui alla regola 5.1.3 della convenzione;

  10. «dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo»: la dichiarazione di cui all'articolo 8 del presente decreto e di cui alla regola 5.1.3 della convenzione;

  11. «data anniversaria»: il giorno ed il mese di ciascun anno che corrisponde alla data di scadenza del certificato del lavoro marittimo.

Art 3.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica a tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ed ai relativi lavoratori marittimi, di cui all'articolo II, paragrafo 4, della Convenzione.

  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centottanta giorni dalla...

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