DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2015, n. 67 - Attuazione della direttiva 2013/38/UE recante la modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo dello stato di approdo

Coming into Force06 Giugno 2015
Enactment Date07 Maggio 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/05/22/15G00080/ORIGINAL
Published date22 Maggio 2015
Official Gazette PublicationGU n.117 del 22-05-2015
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo dello stato di approdo;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53

  1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 2, comma 1, lettera a), il numero 7) e' sostituito dal seguente:

    7) convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM 2006) di cui alla legge 23 settembre 2013 n. 113;

    ;

  2. all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo il numero 8), sono aggiunti, in fine, i seguenti:

    8-bis) convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi del 2001 (AFS 2001) di cui alla legge 31 agosto 2012, n. 163;

    8-ter) convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi, del 2001 (convenzione 'Bunker Oil' 2001) di cui alla legge 1° febbraio 2010, n. 19.

    ;

  3. all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera cc), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

    cc-bis) "certificato di lavoro marittimo" il certificato di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006;

    cc-ter) "dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo" la dichiarazione di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006.

    ; d) all'articolo 2, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

    1-bis. Tutti i riferimenti fatti nel presente decreto a convenzioni, codici e risoluzioni internazionali, inclusi quelli per i certificati e altri documenti, sono intesi come riferimenti a tali convenzioni, codici e risoluzioni internazionali nella loro versione aggiornata.

    ;

  4. all'articolo 3, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale nave e' sottoposta a un'ispezione piu' dettagliata secondo le procedure istituite dal MOU di Parigi.»;

  5. all'articolo 3, dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente:

    5-bis. Le misure adottate per applicare il presente decreto non comportano una riduzione del livello generale di protezione dei marittimi previsto dal diritto sociale dell'Unione nei settori cui si applica il presente decreto, in confronto alla situazione gia' esistente in ciascuno Stato membro. Nell'attuare tali misure, se l'autorita' competente locale viene a conoscenza di una chiara violazione del diritto dell'Unione a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, essa informa immediatamente, conformemente al diritto e alla pratica nazionali, qualsiasi altra autorita' competente interessata, al fine di intraprendere, se del caso, ulteriori...

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