LEGGE 31 agosto 2012, n. 163 - Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. (12G0186)

Coming into Force29 Settembre 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/09/28/012G0186/ORIGINAL
Enactment Date31 Agosto 2012
Published date28 Settembre 2012
Official Gazette PublicationGU n.227 del 28-09-2012 - Suppl. Ordinario n. 187
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione all'adesione

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, di seguito denominata «Convenzione».

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativo al divieto di composti organostannici applicati sulle navi, piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art 3.

Autorita' responsabile per le ispezioni e il rilascio dei certificati

  1. Le autorita' responsabili per l'espletamento dei compiti di ispezione e di controllo, previsti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione, sono il Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvedono attraverso organismi di classificazione riconosciuti dall'Italia e tramite il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

Art 4.

Sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nella Convenzione

  1. Il comandante di una nave che applica, riapplica, installa o utilizza sistemi di pulizia nocivi in violazione dell'articolo 4 della Convenzione e dell'allegato 1 della medesima, nonche' dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 15.000.

  2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche al proprietario e all'armatore della nave nel caso in cui la violazione di cui al medesimo comma 1 sia avvenuta con il loro concorso.

  3. Per il comandante di nazionalita' italiana della nave, la condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata e' determinata ai sensi dell'articolo 1083 del codice della navigazione.

  4. Ai comandanti di navi di nazionalita' non italiana che hanno subito condanne in relazione al reato di cui al comma l e' inibito l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, commisurato alla gravita' del reato commesso e alla pena inflitta.

  5. Alle ispezioni delle navi previste dall'articolo 11 della Convenzione si applicano le disposizioni dell'articolo 1186 del codice della navigazione.

  6. Si applica, altresi', l'articolo 1193 del codice della navigazione nell'ipotesi di rilascio di un certificato internazionale dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, di cui all'allegato 4 della Convenzione.

Art 5.

Copertura finanziaria

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 7.740 annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma l del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» e, comunque, del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 6.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 agosto 2012 NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli

affari esteri

Clini, Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare

Balduzzi, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Severino

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 2001 SUL CONTROLLO DEI

SISTEMI ANTI-SPORCIZIA NOCIVI PER LE NAVI.

Notando che gli studi scientifici e le inchieste svolte dai Governi e dalle Organizzazioni Internazionali competenti hanno dimostrato che alcuni sistemi anti-sporcizia utilizzati sulle navi presentano un rischio di tossicita' notevole per alcuni organismi marini ecologicamente e economicamente importanti sui quali possono anche avere altri effetti cronici ed altresi' che il consumo di alimenti di origine marina contagiati potrebbe essere pericoloso per la salute dell'uomo,

Notando, in particolare, le gravi preoccupazioni suscitate dai sistemi anti-sporcizia nei quali alcuni composti organostannici sono utilizzati come biocidi ed essendo convinte che l'introduzione di tali composti organostannici nell'ambiente marino deve essere gradualmente eliminata,

Ricordando che al capitolo 17 del programma "Azione 21 " adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo e' stato domandato agli Stati di prendere provvedimenti per ridurre l'inquinamento causato dai composti organostannici presenti nelle vernici anti-sporcizia,

Ricordando, altresi', che l'Assemblea dell'Organizzazione Marittima internazionale , con la sua risoluzione A. 895 ( 21) , adottata il 25 novembre 1999 ha chiesto insistentemente al Comitato della protezione dell'ambiente marino ( MEPC) dell'Organizzazione di adoperarsi in vista dell' elaborazione al piu' presto di uno strumento mondiale giuridicamente obbligatorio per far fronte con urgenza agli effetti nocivi dei sistemi anti-sporcizia,

Consapevole dell'approccio precauzionale stabilito ai sensi del Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e che e' menzionato nella risoluzione MEPC . 67 ( 37) adottato dal MEPC il 15 settembre 1995,

Riconoscendo che e' importante proteggere l'ambiente marino e la salute dell'uomo dagli effetti nocivi dei sistemi anti-sporcizia,

Riconoscendo che e' importante proteggere l'ambiente marino e la salute dell'uomo dagli effetti sfavorevoli di tali sistemi di pulizia,

Riconoscendo altresi' che l'uso di sistemi anti-sporcizia destinati a prevenire l'accumulo di organismi sulla superficie delle navi ha una rilevanza cruciale per garantire l'efficacia del commercio e dei trasporti marittimi e per impedire la propagazione di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni,

Riconoscendo inoltre che e' necessario perseguire la messa a punto di sistemi anti-sporcizia efficaci e senza pericolo per l'ambiente e di incoraggiare la sostituzione di sistemi nocivi con sistemi che lo sono meno che sono preferibilmente non nocivi.

Riconoscendo inoltre che e' necessario perseguire la messa a punto...

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