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Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' europea;
Vista la direttiva n. 75/33 del 17 dicembre 1974, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di acqua fredda;
Considerato che in data 10 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio, e dell'artigianato e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti del presente decreto per contatori di acqua fredda, di seguito denominati contatori, si intendono gli apparecchi di misura integratori destinati a determinare in modo continuo il volume dell'acqua che li attraversa, escluso ogni altro liquido, comprendenti un dispositivo indicatore azionato dal dispositivo di misurazione.
L'acqua e' considerata "fredda" quando la sua temperatura e' compresa fra 0 Gradi C e 30 Gradi C.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' europea;
Vista la direttiva n. 75/33 del 17 dicembre 1974, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di acqua fredda;
Considerato che in data 10 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio, e dell'artigianato e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti del presente decreto per contatori di acqua fredda, di seguito denominati contatori, si intendono gli apparecchi di misura integratori destinati a determinare in modo continuo il volume dell'acqua che li attraversa, escluso ogni altro liquido, comprendenti un dispositivo indicatore azionato dal dispositivo di misurazione.
L'acqua e' considerata "fredda" quando la sua temperatura e' compresa fra 0 Gradi C e 30 Gradi C.1
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera e)) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti provvedimenti:[...]
e) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, che recepisce la direttiva 75/33/CEE, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda, per quanto riguarda i contatori di cui all'allegato MI-001, contemplati dal presente decreto"
Art
2.
Ai contatori di acqua fredda di cui all'articolo precedente, ove sottoposti al controllo CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 71/316, (*) per quanto applicabile.
Il controllo CEE dei predetti strumenti comprende l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE ed e' attuato secondo le modalita' e alle condizioni fissate dal decreto citato nel comma precedente, integrate dalle prescrizioni stabilite nel presente decreto e nel suo allegato I. ---------------
(*) Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 3 novembre 1982.
Art
2.
Ai contatori di acqua fredda di cui all'articolo precedente, ove sottoposti al controllo CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 71/316, (*) per quanto applicabile.
Il controllo CEE dei predetti strumenti comprende l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE ed e' attuato secondo le modalita' e alle condizioni fissate dal decreto citato nel comma precedente, integrate dalle prescrizioni stabilite nel presente decreto e nel suo allegato I.1 ---------------
(*) Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 3 novembre 1982.
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera e)) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti provvedimenti:[...]
e) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, che recepisce la direttiva 75/33/CEE, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda, per quanto riguarda i contatori di cui all'allegato MI-001, contemplati dal presente decreto"
Art
3.
Per l'approvazione CEE del modello e per la verificazione prima CEE dei contatori devono essere corrisposti all'erario i diritti di cui all'allegato II al presente decreto.
Art
3.
Per l'approvazione CEE del modello e per la verificazione prima CEE dei contatori devono essere corrisposti all'erario i diritti di cui all'allegato II al presente decreto.1
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera e)) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti provvedimenti:[...]
e) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, che recepisce la direttiva 75/33/CEE, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda, per quanto riguarda i contatori di cui all'allegato MI-001, contemplati dal presente decreto"
Art
4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 agosto 1982 PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - MARCORA - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 8
Art
4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 agosto 1982 PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - MARCORA - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 8
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera e)) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti provvedimenti:[...]
e) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, che recepisce la direttiva 75/33/CEE, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda, per quanto riguarda i contatori di cui all'allegato MI-001, contemplati dal presente decreto"