DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 22 - Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura

Coming into Force18 Marzo 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/03/17/007G0036/CONSOLIDATED/20160525
Published date17 Marzo 2007
Enactment Date02 Febbraio 2007
Official Gazette PublicationGU n.64 del 17-03-2007 - Suppl. Ordinario n. 73
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1, commi 1, 3 e 4, 22, nonche' l'allegato B;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici concernenti i contatori dell'acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI-003), i contatori di calore (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010).

  2. Il presente decreto legislativo definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui al comma 1 ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta' delle transazioni commerciali.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1, commi 1, 3 e 4, 22, nonche' l'allegato B;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici da III a XII, di seguito «gli allegati specifici degli strumenti» concernenti i contatori dell'acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva ... (MI-003), i contatori di energia termica (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010).

  2. Il presente decreto legislativo definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui al comma 1 ai fini della loro messa a disposizione sul mercato o messa in servizio per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta' delle transazioni commerciali.

2-bis. Le disposizioni del presente decreto costituiscono norma specifica relativamente ai requisiti sull'immunita' elettromagnetica ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/30/UE continuano ad applicarsi anche agli strumenti di misura riguardo ai requisiti di emissione.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo s'intende per:

  1. strumento di misura, ogni dispositivo o sistema con funzioni di misura rientrante nell'articolo 1;

  2. sottounita', un dispositivo hardware cosi' denominato negli allegati specifici, che funziona in modo indipendente e che costituisce uno strumento di misura, unitamente:

    1) ad altre sottounita', con cui e' compatibile, ovvero

    2) con uno strumento di misura con cui e' compatibile;

  3. controlli metrologici legali, i controlli per motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealta' delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui e' destinato;

  4. fabbricante, la persona fisica o giuridica responsabile della conformita' dello strumento di misura al presente decreto, ai fini della commercializzazione del medesimo col proprio nome o della messa in servizio del medesimo per i propri scopi;

  5. commercializzazione, la prima messa a disposizione, sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di uno strumento destinato ad un utente finale;

  6. messa in servizio, la prima utilizzazione di uno strumento destinato all'utente finale per i fini a cui esso e' destinato;

  7. mandatario, una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' autorizzata dal fabbricante, per iscritto, ad agire a suo nome per compiti specifici ai sensi del presente decreto;

  8. norma armonizzata, una specifica tecnica adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) ovvero da tutti questi organismi o da due di essi, a richiesta della Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, ed elaborata in conformita' agli orientamenti generali concordati fra la Commissione europea e gli organismi europei di normalizzazione;

  9. documento normativo, un documento contenente specifiche tecniche adottate dalla Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML), che e' soggetto alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/22/CE.

Art 2.

(Definizioni).

((1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "strumento di misura": ogni dispositivo o sistema con funzioni di misura rientrante nell'articolo 1, comma 1;

b) "sottounita'": un dispositivo hardware cosi' denominato negli allegati specifici degli strumenti che funziona in modo indipendente e che costituisce uno strumento di misura, unitamente ad altre sottounita', con cui e' compatibile, o con uno strumento di misura con cui e' compatibile;

c) "controlli metrologici legali": i controlli per motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealta' delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui e' destinato;

d) "documento normativo": un documento contenente specifiche tecniche adottate dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale;

e) "messa a...

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