DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. 798 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico

Coming into Force04 Novembre 1982
Enactment Date12 Agosto 1982
Published date03 Novembre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/11/03/082U0798/CONSOLIDATED/20110519
Official Gazette PublicationGU n.302 del 03-11-1982 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 01.

((Il presente decreto si applica:

  1. agli strumenti di misura, alle parti di questi strumenti, ai dispositivi complementari, nonche' ai complessi di misura, designati in seguito col termine "strumenti";

  2. alle unita' di misura, ai metodi di misurazione e di controllo e ai mezzi necessari alla loro applicazione;

  3. alla determinazione, al metodo di misurazione, al controllo metrologico, e alla marcatura dei quantitativi precondizionati)).

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 71/316 del 26 luglio 1971, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;

Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

E' istituito il controllo CEE degli strumenti metrici e dei loro dispositivi complementari, di seguito denominati, rispettivamente, "strumenti" e "dispositivi".

Il controllo CEE e' costituito dalla sottoposizione di strumenti e dispositivi alla approvazione CEE del modello e alla verifica prima CEE o ad uno solo di questi istituti.

Possono essere sottoposti al controllo CEE gli strumenti e i dispositivi compresi in una categoria per la quale e' stata emanata una direttiva particolare delle Comunita' europee, attuata nell'ordinamento interno in conformita' alle disposizioni in vigore.

Gli strumenti e i dispositivi muniti dei marchi e dei contrassegni attestanti il controllo CEE anche se eseguito presso altri Stati membri delle Comunita', godono, nell'immissione sul mercato e in servizio, dello stesso trattamento riservato agli analoghi strumenti e dispositivi contraddistinti dai marchi nazionali.

Agli strumenti e ai dispositivi sottoposti al controllo CEE presso un altro Stato membro delle Comunita' non si applica l'art. 14 del testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, numero 7088.

Per gli strumenti muniti del marchio di verificazione prima CEE, la deroga di cui al comma precedente e' valida sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui e' stato apposto il marchio di verificazione prima CEE, salvo che termini superiori vengano stabiliti in provvedimenti di attuazione di direttive particolari.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 71/316 del 26 luglio 1971, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;

Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

((1. E' istituito il controllo CEE degli strumenti comprendente l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE, o uno solo di questi istituti.

  1. Possono essere sottoposti al controllo CEE gli strumenti compresi in una categoria per la quale e' stata emanata una direttiva particolare delle Comunita' europee, attuata nell'ordinamento interno in conformita' delle disposioni in vigore.

  2. Il controllo CEE eseguito da un altro Stato membro delle Comunita' europee ha effetto identico a quello eseguito dagli uffici di cui all'art. 2.

  3. Agli strumenti muniti di marchi CEE attestanti la verificazione prima CEE, o di contrassegni CEE comprovanti l'esonero dalla verificazione prima CEE, non si applica l'art. 14 del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

  4. Per gli strumenti muniti del marchio di verificazione prima CEE, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 precedenti e all'art. 1- bis sono valide esclusivamente sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui e' stato apposto il predetto marchio, salvo che termini superiori vengano stabiliti in provvedimenti di attuazione di direttive particolari)).

Art 1 bis.

Art. 1-bis

1. Gli strumenti di misura ed i prodotti contemplati nell'art. 01 se muniti dei marchi e dei contrassegni CEE alle condizioni fissate dal presente decreto e dai provvedimenti emanati per l'attuazione di direttive particolari comunitarie che li riguardano godono, nell'immissione sul mercato e nella messa in servizio, dello stesso trattamento riservato agli analoghi strumenti e prodotti recanti bolli nazionali o, in assenza dell'obbligo dei predetti bolli, conformi ad altre specifiche norme sulla materia.

Art 2.

Il controllo CEE degli strumenti e dei dispositivi viene svolto dagli uffici metrici centrale e provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nelle operazioni del controllo CEE degli strumenti e dei dispositivi si applicano le disposizioni e le prescrizioni fissate dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione delle corrispondenti direttive comunitarie particolari che determinano le procedure di controllo applicabili e i requisiti metrologici, costruttivi e funzionali.

Art 2.

Il controllo CEE degli strumenti e dei dispositivi viene svolto dagli uffici metrici centrale e provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 1

((Nelle operazioni relative al controllo CEE degli strumenti si applicano le procedure, le norme sulle caratteristiche metrologiche e le prescrizioni tecniche concernenti la costruzione e il funzionamento fissate dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione delle relative direttive comunitarie.

Agli stessi uffici di cui al comma 1 e' affidata l'esecuzione delle operazioni connesse alle materie contemplate dall'art. 1, lettere b ) e c), con l'osservanza delle prescrizioni fissate dai provvedimenti di attuazione delle relative direttive particolari)).

Art 3.

L'approvazione CEE del modello costituisce ammissione di strumenti di un fabbricante alla verificazione prima CEE e, qualora questa non sia richiesta, autorizzazione alla loro immissione sul mercato e in servizio.

Gli strumenti appartenenti ad una categoria non soggetta all'approvazione CEE del modello sono direttamente ammessi alla verificazione prima CEE.

Non puo' essere ammesso all'approvazione CEE del modello lo strumento per il quale sia stata gia' presentata domanda di approvazione CEE del modello in un altro Stato membro della CEE.

L'approvazione CEE del modello e' concessa, su richiesta del fabbricante o del suo mandatario, ad ogni modello di strumento e ad ogni dispositivo conformi alle prescrizioni metrologiche e tecniche fissate dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative alla categoria di appartenenza.

Per la presentazione della domanda, per l'esame del modello, per l'eventuale deposito di un suo prototipo, per il rilascio e la pubblicita' del certificato di approvazione CEE del modello si seguono le modalita' stabilite nell'allegato I al presente decreto e nei provvedimenti di attuazione di cui al comma precedente.

L'esame del modello e' effettuato dall'ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Qualora l'esame venga eseguito fuori dei laboratori dell'ufficio, le indennita' di viaggio e di soggiorno dell'esaminatore, stabilite secondo quanto previsto dalle norme generali in vigore per i dipendenti pubblici, sono a carico del fabbricante.

Art 3.

((1. L'approvazione CEE del modello costituisce ammissione di strumenti alla verificazione prima CEE e, qualora questa non sia richiesta, autorizzazione alla loro immissione sul mercato e messa in servizio.

  1. Gli strumenti appartenenti ad una categoria non...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT