DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. 741 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol

Coming into Force15 Ottobre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/10/14/082U0741/CONSOLIDATED/20180205
Enactment Date21 Luglio 1982
Published date14 Ottobre 1982
Official Gazette PublicationGU n.284 del 14-10-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 75/324 del 20 maggio 1975, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai generatori di aerosol;

Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Ai fini del presente decreto, per generatore aerosol si intende l'insieme costituito da un recipiente non riutilizzabile di metallo, vetro o materiale plastico, contenente un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, insieme o non ad un liquido, una pasta o una polvere e munito di un dispositivo di prelievo che permetta la fuoriuscita del contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione gassosa, sotto forma di schiuma, di pasta o di altra polvere o allo stato liquido.

Art 2.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai generatori aerosol aventi il recipiente di capacita' totale inferiore a 50 millilitri e a quelli aventi il recipiente di capacita' totale superiore:

  1. a mille millilitri, quando il recipiente e' in metallo;

  2. a 220 millilitri, quando il recipiente e' in vetro ovvero, se in plastica, non e' suscettibile di produrre schegge in caso di rottura;

  3. a 150 millilitri, quando il recipiente e' in vetro non protetto ovvero, se in plastica, produce schegge in caso di rottura.

Si intende come capacita' totale il volume espresso in millilitri di un recipiente aperto definito all'orlo della sua apertura.

Art 3.

I generatori aerosol possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni del presente decreto e del suo allegato.

Il responsabile della immissione sul mercato dei generatori aerosol deve apporre sui medesimi il simbolo "ε" (epsilon rovesciato), attestando cosi' che essi sono conformi alle prescrizioni del presente decreto e del suo allegato che ne costituisce parte integrante.

E' vietato apporre sui generatori aerosol marchi o iscrizioni che possano confondersi con il simbolo "ε" (epsilon rovesciato).

Art 3.

I generatori aerosol possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni del presente decreto e del suo allegato.

Il responsabile della immissione sul mercato dei generatori aerosol deve apporre sui medesimi il simbolo "ε" (epsilon rovesciato), attestando cosi' che essi sono conformi alle prescrizioni del presente decreto e del suo allegato che ne costituisce parte integrante. 2

E' vietato apporre sui generatori aerosol marchi o iscrizioni che possano confondersi con il simbolo "ε" (epsilon rovesciato). 2

Art 4.

Fatte salve le disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e relativi provvedimenti attuativi, successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni emanate con provvedimenti normativi di attuazione di altre direttive della Comunita' economica europea, segnatamente le direttive per le sostanze ed i preparati pericolosi, su ogni generatore aerosol o su una etichetta ad esso applicata nel caso che non sia possibile apporre indicazioni sul generatore aerosol a causa delle piccole dimensioni (capacita' totale pari od inferiore a 150 ml) devono essere impresse in lingua italiana in modo ben visibile ed indelebile le seguenti indicazioni:

  1. il nome, l'indirizzo o il marchio depositato del responsabile dell'immissione sul mercato del generatore aerosol;

  2. il simbolo di conformita' al presente decreto, ossia il simbolo "E" (epsilon rovesciato);

  3. le indicazioni in codice che identificano la partita di riempimento;

  4. le dichiarazioni ed indicazioni di cui al punto 2.2. dell'allegato;

  5. il contenuto netto in peso ed in volume.

Art 4.

Fatte salve le disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e relativi provvedimenti attuativi, successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni emanate con provvedimenti normativi di attuazione di altre direttive della Comunita' economica europea, segnatamente le direttive per le sostanze ed i preparati pericolosi, su ogni generatore aerosol o su una etichetta ad esso applicata nel caso che non sia possibile apporre indicazioni sul generatore aerosol a causa delle piccole dimensioni (capacita' totale pari od inferiore a 150 ml) devono essere impresse in lingua italiana in modo ben visibile ed indelebile le seguenti indicazioni:

  1. il nome, l'indirizzo o il marchio depositato del responsabile dell'immissione sul mercato del generatore aerosol;

  2. il simbolo di conformita' al presente decreto, ossia il simbolo "E" (epsilon rovesciato); 2

  3. le indicazioni in codice che identificano la partita di riempimento;

  4. le dichiarazioni ed indicazioni di cui al punto 2.2. dell'allegato;

  5. il contenuto netto in peso ed in volume.

Art 4.

Fatte salve le disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e relativi provvedimenti attuativi, successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni emanate con provvedimenti normativi di attuazione di altre direttive della Comunita' economica europea, segnatamente le direttive per le sostanze ed i preparati pericolosi, su ogni generatore aerosol o su una etichetta ad esso applicata nel caso che non sia possibile apporre indicazioni sul generatore aerosol a causa delle piccole dimensioni (capacita' totale pari od inferiore a 150 ml) devono essere impresse in lingua italiana in modo ben visibile ed indelebile le seguenti indicazioni:

  1. il nome, l'indirizzo o il marchio depositato del responsabile dell'immissione sul mercato del generatore aerosol;

  2. il simbolo di conformita' al presente decreto, ossia il simbolo "E" (epsilon rovesciato); 2

  3. le indicazioni in codice che identificano la partita di riempimento;

  4. le dichiarazioni ed indicazioni di cui al punto 2.2. dell'allegato;

  5. il contenuto netto in peso ed in volume. 4

Art 4.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, su ogni generatore aerosol o su una etichetta ad esso applicata, nel caso in cui non sia possibile apporre diciture particolari sul generatore aerosol a causa delle sue piccole dimensioni (capacita' massima pari od inferiore a 150 ml) si devono apporre in lingua italiana, in caratteri visibili, leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni: 5

  1. il nome, l'indirizzo o il marchio depositato del responsabile dell'immissione sul mercato del generatore aerosol;

  2. il simbolo di conformita' al presente decreto, ossia il simbolo "E" (epsilon rovesciato); (2)

  3. le indicazioni in codice che identificano la partita di riempimento; d) le diciture di cui al punto 2.2. dell'allegato; 5

  4. il contenuto netto in peso ed in volume. (4)

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