DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 12 - Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE. (10G0026)

Coming into Force02 Marzo 2010
Published date15 Febbraio 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/02/15/010G0026/ORIGINAL
Enactment Date25 Gennaio 2010
Official Gazette PublicationGU n.37 del 15-02-2010
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'Allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e ambito d'applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce norme relative alle quantita' nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati e si applica ai prodotti preconfezionati ed agli imballaggi preconfezionati, di cui all'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, ed all'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.

  2. Il presente decreto non si applica ai prodotti elencati nell'Allegato I che sono venduti in negozi esenti da tassazione per essere consumati al di fuori dell'Unione europea.

Art 2.

Libera circolazione delle merci

  1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 3 e 4, non e' possibile rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati per motivi attinenti alle quantita' nominali degli imballaggi.

  2. Nel rispetto dei principi enunciati nel Trattato che istituisce la Comunita' europea ed in particolare quelli relativi alla libera circolazione delle merci, le quantita' nominali obbligatorie previste per il latte e la pasta secca continuano ad esserlo fino all'11 ottobre 2012.

Art 3.

Commercializzazione e libera circolazione

di taluni prodotti

  1. I prodotti elencati nel numero 2 dell'Allegato I e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli elencati nel numero 1 dell'Allegato I, sono immessi sul mercato solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantita' nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I.

Art 4.

Generatori di aerosol

  1. I generatori di aerosol, come definiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, recante attuazione della direttiva 75/324/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, recano l'indicazione della capacita' nominale totale del loro...

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