DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 151 - Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

Coming into Force29 Giugno 2000
Published date14 Giugno 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/06/14/000G0199/ORIGINAL
Enactment Date19 Maggio 2000
Official Gazette PublicationGU n.137 del 14-06-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/56/CE, del Consiglio del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'articolo 17 recante delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/56/CE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 14 aprile 1997, recante recepimento delle direttive della Commissione 93/49/CEE del 29 giugno 1993, 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato 1, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto, in attuazione della direttiva 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, si applicano alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, fatte salve le norme sulla protezione della flora selvatica stabilite nel regolamento (CE) 97/338 del Consiglio del 9 dicembre 1996, le norme sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio recate dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e le norme concernenti lo stato fitosanitario recate dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni.

  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai materiali di moltiplicazione di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione verso Paesi terzi, purche' identificati come tali ed isolati dagli altri materiali di moltiplicazione.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. "materiali di moltiplicazione": i vegetali destinati alla moltiplicazione o alla produzione di piante ornamentali; tuttavia,

    in caso di produzione da piante intere, la definizione si applica

    al materiale di partenza soltanto se la pianta ornamentale

    risultante e' destinata ad un'ulteriore commercializzazione; b) "moltiplicazione": riproduzione vegetativa o con altri mezzi;

  2. "fornitore": qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata professionalmente nella produzione ai fini commerciali, nella

    commercializzazione o nell'importazione di materiali di

    moltiplicazione;

  3. "commercializzazione": la detenzione per la vendita o per altre forme di trasferimento a terzi, a titolo oneroso o gratuito,

    nonche' la vendita e ogni altra forma di trasferimento;

  4. "organismo ufficiale responsabile": i servizi fitosanitari regionali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

  5. "lotto": un certo numero di elementi di un prodotto unico, che puo' essere identificato grazie all'omogeneita' della sua

    composizione e della sua origine.

Art 3.

Competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali

  1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali assicura il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualita' dei materiali di moltiplicazione.

  2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto recepisce le misure adottate in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui agli articoli 17 e 18 della direttiva 98/56/CE.

Art 4.

Requisiti dei materiali di moltiplicazione

  1. I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati dai fornitori registrati ai sensi dell'articolo 5, solo se soddisfano i requisiti previsti dal presente decreto.

  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai materiali destinati a prove o a scopi scientifici, a lavori di selezione o alla salvaguardia della diversita' genetica.

  3. I materiali...

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