DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 536 - Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali

Coming into Force26 Gennaio 1993
Published date11 Gennaio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/01/11/093G0020/CONSOLIDATED/20051024
Enactment Date30 Dicembre 1992
Official Gazette PublicationGU n.7 del 11-01-1993 - Suppl. Ordinario n. 5
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e dell' agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Campo di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

  2. Ai fini del presente decreto, la direttiva 91/683/CEE, di cui al punto 1 del presente articolo, e' denominata nel prosieguo "direttiva".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214

Art 2.

Servizio fitosanitario nazionale

  1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, rappresenta l'autorita' unica e centrale responsabile del coordinamento nel settore fitosanitario.

  2. Gli uffici delle regioni e province autonome finora denominati Osservatori per le malattie delle piante o che hanno assunto dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni degli Osservatori per le malattie delle piante, espletano le attivita' di controllo fitosanitario sul territorio nazionale.

  3. Ai fini del presente decreto e ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471, gli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono denominati rispettivamente, nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, "Servizio fitosanitario centrale" e "Servizio fitosanitario regionale".

  4. Il Servizio fitosanitario centrale ed i servizi fitosanitari regionali possono avvalersi della collaborazione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e di ogni altra istituzione scientifica impegnata nel campo della protezione fitosanitaria.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214

Art 3.

Competenze del Servizio fitosanitario nazionale

  1. Al Servizio fitosanitario nazionale compete:

  1. l'applicazione della legislazione fitosanitaria comunitaria relativa all'importazione, esportazione, transito e circolazione nella Comunita' dei vegetali e dei prodotti vegetali;

  2. la vigilanza, il controllo e la certificazione fitosanitaria sulla produzione e sul commercio del materiale di riproduzione vegetale;

  3. la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, forestali ed ornamentali, nonche' dei loro prodotti e sugli esami diagnostici di materiale vegetale e la verifica nell'utilizzo dei mezzi di difesa;

  4. la proposta di interventi di lotta obbligatoria ed il controllo sulla loro esecuzione;

  5. la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214

Art 4.

Competenze del Servizio fitosanitario centrale

  1. Al Servizio fitosanitario centrale compete:

  1. la determinazione degli standard tecnici di cui all'art. 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza e di controllo;

  2. la...

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