IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunita' dei prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, a normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 28;
Visto l'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.
Il presente decreto stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria che si applicano agli scambi ed alle importazioni dei prodotti di origine animale, compresi i campioni commerciali prelevati su di essi, nonche' degli organismi patogeni, non soggetti a normative comunitarie specifiche per quanto riguarda tali condizioni.
Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. Si intende inoltre per:
campione commerciale: il campione privo di qualsiasi valore commerciale, prelevato a nome del proprietario o del responsabile di uno stabilimento, che sia rappresentativo di una data produzione di prodotti di origine animale di detto stabilimento o che costituisca un modello di un prodotto di origine animale di cui e' prevista la fabbricazione; per il successivo esame, esso deve recare l'indicazione del tipo di prodotto, della sua composizione e della specie animale da cui e' stato ottenuto;
malattia trasmissibile grave: qualsiasi malattia per la quale in sede comunitaria sia prescritta la denuncia obbligatoria;
organismi patogeni: la raccolta o coltura di organismi o di derivati presenti da soli oppure in nuova combinazione di detta raccolta o coltura di organismi, che possono provocare malattie in qualsiasi essere vivente, ad eccezione dell'uomo; tutti i derivati modificati di tali organismi che possono portare o trasmettere un germe patogeno animale; il tessuto, la coltura cellulare, le secrezioni o gli escrementi con cui o per mezzo di cui un germe patogeno animale puo' essere portato o trasmesso. Sono esclusi i medicinali veterinari immunologici autorizzati di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;
proteine animali trasformate per l'alimentazione animale: le proteine animali trattate in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come alimento per animali o come ingrediente di alimenti per animali. Comprendono la farina di pesce, di carne, di ossa, di zoccoli, di corna, di sangue e di piume, i ciccioli essiccati e altri prodotti affini, comprese le miscele contenenti tali prodotti;
proteine animali trasformate destinate al consumo umano: i ciccioli, la farina di carne e la cotenna in polvere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
prodotto apicolo: il miele, la cera, la pappa reale, i propoli o il polline non destinati al consumo umano ne' ad un uso industriale.