DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 1996, n. 674 - Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche

Coming into Force22 Gennaio 1997
Published date07 Gennaio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/01/07/097G0003/CONSOLIDATED/20071109
Enactment Date13 Dicembre 1996
Official Gazette PublicationGU n.4 del 07-01-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunita' dei prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, a normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 28;

Visto l'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Il presente decreto stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria che si applicano agli scambi ed alle importazioni dei prodotti di origine animale, compresi i campioni commerciali prelevati su di essi, nonche' degli organismi patogeni, non soggetti a normative comunitarie specifiche per quanto riguarda tali condizioni.

  2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. Si intende inoltre per:

  1. campione commerciale: il campione privo di qualsiasi valore commerciale, prelevato a nome del proprietario o del responsabile di uno stabilimento, che sia rappresentativo di una data produzione di prodotti di origine animale di detto stabilimento o che costituisca un modello di un prodotto di origine animale di cui e' prevista la fabbricazione; per il successivo esame, esso deve recare l'indicazione del tipo di prodotto, della sua composizione e della specie animale da cui e' stato ottenuto;

  2. malattia trasmissibile grave: qualsiasi malattia per la quale in sede comunitaria sia prescritta la denuncia obbligatoria;

  3. organismi patogeni: la raccolta o coltura di organismi o di derivati presenti da soli oppure in nuova combinazione di detta raccolta o coltura di organismi, che possono provocare malattie in qualsiasi essere vivente, ad eccezione dell'uomo; tutti i derivati modificati di tali organismi che possono portare o trasmettere un germe patogeno animale; il tessuto, la coltura cellulare, le secrezioni o gli escrementi con cui o per mezzo di cui un germe patogeno animale puo' essere portato o trasmesso. Sono esclusi i medicinali veterinari immunologici autorizzati di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;

  4. proteine animali trasformate per l'alimentazione animale: le proteine animali trattate in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come alimento per animali o come ingrediente di alimenti per animali. Comprendono la farina di pesce, di carne, di ossa, di zoccoli, di corna, di sangue e di piume, i ciccioli essiccati e altri prodotti affini, comprese le miscele contenenti tali prodotti;

  5. proteine animali trasformate destinate al consumo umano: i ciccioli, la farina di carne e la cotenna in polvere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

  6. prodotto apicolo: il miele, la cera, la pappa reale, i propoli o il polline non destinati al consumo umano ne' ad un uso industriale.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunita' dei prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, a normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 28;

Visto l'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Il presente decreto stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria che si applicano agli scambi ed alle importazioni dei prodotti di origine animale, compresi i campioni commerciali prelevati su di essi, nonche' degli organismi patogeni, non soggetti a normative comunitarie specifiche per quanto riguarda tali condizioni.

  2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. Si intende inoltre per:

  1. campione commerciale: il campione privo di qualsiasi valore commerciale, prelevato a nome del proprietario o del responsabile di uno stabilimento, che sia rappresentativo di una data produzione di prodotti di origine animale di detto stabilimento o che costituisca un modello di un prodotto di origine animale di cui e' prevista la fabbricazione; per il successivo esame, esso deve recare l'indicazione del tipo di prodotto, della sua composizione e della specie animale da cui e' stato ottenuto;

  2. malattia trasmissibile grave: qualsiasi malattia per la quale in sede comunitaria sia prescritta la denuncia obbligatoria;

  3. organismi patogeni: la raccolta o coltura di organismi o di derivati presenti da soli oppure in nuova combinazione di detta raccolta o coltura di organismi, che possono provocare malattie in qualsiasi essere vivente, ad eccezione dell'uomo; tutti i derivati modificati di tali organismi che possono portare o trasmettere un germe patogeno animale; il tessuto, la coltura cellulare, le secrezioni o gli escrementi con cui o per mezzo di cui un germe patogeno animale puo' essere portato o trasmesso. Sono esclusi i medicinali veterinari immunologici autorizzati di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;

  4. LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 22 DICEMBRE 2004, N. 338 ;

  5. proteine animali trasformate destinate al consumo umano: i ciccioli, la farina di carne e la cotenna in polvere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

  6. LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 22 DICEMBRE 2004, N. 338 .

Art 2.
  1. Ai fini degli scambi e delle importazioni dei prodotti di origine animale di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' delle gelatine non destinate al consumo umano, oltre ai divieti e alle limitazioni stabiliti per ragioni sanitarie o di polizia sanitaria dal presente decreto si applicano soltanto divieti e limitazioni imposti per le stesse ragioni da disposizioni, in particolare dalle misure di salvaguardia, eventualmente adottate in sede comunitaria.

  2. I nuovi prodotti di origine animale autorizzati all'immissione sul mercato di uno Stato membro dal 1 gennaio 1994 possono essere oggetto di scambi e di importazione solo se stabilito in sede comunitaria.

  3. La lettera b), numero 4, dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e' soppressa.

  4. Gli altri prodotti di origine animale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato, da ultimo, con il comma 3, possono formare oggetto di scambi e di importazioni soltanto se oltre ai requisiti di cui all'articolo 3 soddisfano anche ai requisiti del citato decreto legislativo n. 537 del 1992.

  5. Gli scambi di organismi patogeni sono soggetti alle disposizioni stabilite con procedura comunitaria.

Art 2.
  1. Ai fini degli scambi e delle importazioni dei prodotti di origine animale di cui all'articolo 1, comma 1, . . . oltre ai divieti e alle limitazioni stabiliti per ragioni sanitarie o di polizia sanitaria dal presente decreto si applicano soltanto divieti e limitazioni imposti per le stesse ragioni da disposizioni, in particolare dalle misure di salvaguardia, eventualmente adottate in sede comunitaria.

  2. I nuovi prodotti di origine animale destinati al consumo umano autorizzati all'immissione sul mercato di uno Stato membro dal 1 gennaio 1994 possono essere oggetto di scambi e di importazione solo se stabilito in sede comunitaria.

  3. La lettera b), numero 4, dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e' soppressa.

  4. Gli altri prodotti di origine animale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato, da ultimo, con il comma 3, possono formare oggetto di scambi e di importazioni soltanto se oltre ai requisiti di cui all'articolo 3 soddisfano anche ai requisiti del citato decreto legislativo n. 537 del 1992.

  5. Gli scambi di organismi patogeni sono soggetti alle disposizioni stabilite con procedura comunitaria.

Art 3.
  1. Fatte salve le disposizioni particolari stabilite con procedura comunitaria, i prodotti di cui agli allegati I e II e quelli di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, possono essere oggetto di scambi solo se:

  1. non provengono da animali originari di aziende situate in una zona sottoposta a restrizioni a causa dell'insorgere di una malattia cui siano sensibili le specie da cui il prodotto e'...

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