DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 3 - Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea

Coming into Force03 Febbraio 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/01/19/17G00010/CONSOLIDATED/20201224
Enactment Date19 Gennaio 2017
Published date19 Gennaio 2017
Official Gazette PublicationGU n.15 del 19-01-2017
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014;

Vista la direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante codice del consumo;

Visto il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, recante istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, concernente regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza della Autorita' garante della concorrenza e del mercato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione e oggetto

  1. Il presente decreto disciplina, anche con riferimento alle azioni collettive di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il diritto al risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese.

  2. Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi e non determina sovracompensazioni.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014;

Vista la direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante codice del consumo;

Visto il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, recante istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, concernente regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza della Autorita' garante della concorrenza e del mercato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione e oggetto

  1. Il presente decreto disciplina, anche con riferimento alle azioni collettive di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, il diritto al risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese. 1

  2. Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi e non determina sovracompensazioni.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. «autore della violazione»: l'impresa o l'associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza;

  2. «diritto della concorrenza»: le disposizioni di cui agli articoli 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, applicate autonomamente, nonche' le disposizioni di altro Stato membro che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le predette disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, escluse le disposizioni che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni penali costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese;

  3. «soggetto danneggiato»: una persona, fisica o giuridica, o un ente privo di personalita' giuridica, che ha subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza;

  4. «autorita' nazionale garante della concorrenza»: un'autorita' designata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1/2003 come responsabile dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

  5. «autorita' garante della concorrenza»: la Commissione o l'autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o l'autorita' nazionale garante della concorrenza di cui alla lettera d), ovvero, a seconda del contesto, le predette autorita' garanti della concorrenza disgiuntamente o congiuntamente alla Commissione;

  6. «giudice del ricorso»: il giudice competente ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero un giudice di altro Stato membro che ha il potere, in seguito alla proposizione di mezzi di impugnazione ordinari, di rivedere le decisioni emesse da un'autorita' nazionale garante della concorrenza o le pronunce giurisdizionali formulate su tali decisioni, indipendentemente dal fatto che tale giudice abbia il potere di constatare una violazione del diritto della concorrenza;

  7. «decisione relativa a una violazione»: la decisione di un'autorita' garante della concorrenza ovvero di un giudice del ricorso che constata una violazione del diritto della concorrenza;

  8. «decisione definitiva relativa a una violazione»: la decisione relativa a una violazione che non puo' o non puo' piu' essere impugnata con mezzi ordinari;

  9. «prove»: tutti i mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono registrate;

  10. «cartello»: un accordo, una intesa ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o una pratica concordata fra due o piu' concorrenti, volta a coordinare il loro comportamento concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti parametri di concorrenza mediante pratiche consistenti, tra l'altro, nel fissare o coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione, anche in relazione a diritti di proprieta' intellettuale, nell'allocare quote di produzione o di vendita, nel ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro mediante manipolazione delle gare d'appalto, restrizioni delle importazioni o delle esportazioni o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese concorrenti;

  11. «programma di clemenza»: il programma adottato dall'autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro programma della Commissione europea o di uno Stato membro relativo all'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione...

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