Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Istituzione delle sezioni
Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa)
Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di impresa, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche.
1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle citta' di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche. 1
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa)
Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di impresa, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche.
1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle citta' di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche. (1) 2
Art
2.
Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti
Le sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale sono composte di un numero di giudici non inferiore a sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Le sezioni decidono in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-bis, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile, salve le diverse previsioni di leggi speciali. Il collegio giudicante e' composto da tre magistrati. Lo svolgimento delle attivita' istruttorie e' assegnato ad un magistrato componente il collegio.
Ai giudici delle sezioni specializzate puo' essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purche' cio' non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprieta' industriale ed intellettuale.
Art
2.
Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti
1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze.
Ai giudici delle sezioni specializzate puo' essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purche' cio' non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa. 1
Art
3.
Competenza per materia delle sezioni
Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varieta' vegetali, modelli di utilita', disegni e modelli e diritto d'autore, nonche' di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprieta' industriale ed intellettuale.
Art
3.
(( (Competenza per materia delle sezioni specializzate).
-
Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
controversie in materia di diritto d'autore;
controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.
-
Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle societa' di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche' alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' costituite all'estero, ovvero alle societa' che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:
relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilita' da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni...