Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, ed in particolare l'articolo 10, comma 5;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende:
per legge, la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
per Autorita', l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge;
per collegio, il presidente e i quattro componenti dell'Autorita';
per uffici, le unita' organizzative istituite ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge;
per bollettino, quello di cui all'articolo 26 della legge.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge e' operato il rinvio. Restano invariati, il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art
3.
Comunicazione volontaria delle intese
Le comunicazioni volontarie di intese, ai sensi dell'articolo 13 della legge, sono presentate da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad intese, o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate e devono contenere le informazioni e recare gli allegati che consentano di valutare il contenuto dell'intesa.
Le comunicazioni sono presentate per mezzo di un apposito formulario, predisposto dall'Autorita', e pubblicato nel bollettino, nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione dell'intesa.
L'Autorita' informa le imprese nel caso che la comunicazione sia incompleta o irregolare. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13 della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.
Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali contenuti nella comunicazione deve essere comunicata all'Autorita', non appena conosciuta, dalle parti o da talune di esse. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 13 della legge, la comunicazione di modificazione equivale alla comunicazione di una nuova intesa.
Le comunicazioni sono sottoscritte dai legali rappresentanti delle imprese o da persone munite di procura speciale; esse sono presentate, unitamente all'eventuale procura speciale, all'Autorita' a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano contro ricevuta.
Art
4.
Richiesta di autorizzazione di intese in deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge
Le richieste di autorizzazione di intese di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, in deroga al divieto dell'articolo 2 della legge stessa, sono presentate da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad intese o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate e devono contenere le informazioni e recare gli allegati che consentano di valutare il contenuto della richiesta.
Le richieste sono presentate per mezzo di un apposito formulario predisposto dall'Autorita', da pubblicarsi nel bollettino, nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione delle richieste.
L'Autorita' puo' richiedere alle imprese notizie ed elementi integrativi necessari per la valutazione della richiesta. In tal caso, il termine di cui all'articolo 4, comma 3, della legge decorre dal ricevimento di quanto richiesto.
Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali contenuti nella richiesta, che e' nota alle parti o a taluna di esse, deve essere immediatamente comunicata dalle parti, o da taluna di esse, che ne siano al corrente all'Autorita'. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, la comunicazione della modificazione equivale alla presentazione di una nuova richiesta.
Ai fini della sottoscrizione e presentazione delle richieste, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 5.
Della richiesta di autorizzazione e' data notizia mediante pubblicazione nel bollettino di un breve avviso concernente l'intesa oggetto della richiesta di autorizzazione, invitando i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
L'autorizzazione, di cui all'articolo 4 della legge non produce effetti anteriori alla data della richiesta.
Art
5.
Comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione
Le comunicazioni preventive delle operazioni di concentrazione, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge, devono contenere tutte le informazioni ed essere corredate degli allegati ed elementi essenziali ad una completa valutazione dell'operazione di concentrazione.
Le comunicazioni sono presentate secondo il formulario predisposto dall'Autorita' e pubblicato nel bollettino, nel quale sono richieste le informazioni, gli allegati e gli elementi di cui al comma 1.
L'Autorita' informa le imprese nel caso di comunicazione gravemente inesatta, incompleta o non veritiera. In tal caso, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.
Ai fini della sottoscrizione e della presentazione della comunicazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 5.