DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 29 - Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE

Coming into Force01 Aprile 2014
Published date17 Marzo 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/03/17/14G00038/CONSOLIDATED/20180605
Enactment Date04 Marzo 2014
Official Gazette PublicationGU n.63 del 17-03-2014
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati;

Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonche' la libera circolazione di tali dati;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, che dispone l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi e, in particolare l'articolo 28-bis in materia di assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea;

Visto l'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che dispone che le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalita' e i termini della riscossione e per la prescrizione, rinvia alle disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente ed in particolare l'articolo 12, che detta principi in merito a «Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 febbraio 2014;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3.

  2. Il presente decreto fa salva l'applicazione delle norme di assistenza giudiziaria in materia penale e non pregiudica gli obblighi dello Stato membro ad una cooperazione amministrativa piu' ampia risultante da accordi bilaterali e multilaterali.

  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorita' locali.

  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte di cui al comma 3 riscosse all'interno del territorio in cui si applicano i trattati in forza dell'articolo 52 del Trattato sull'Unione europea.

  5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

  1. ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;

  2. all'imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise;

  3. ai diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorita' pubbliche;

  4. alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) autorita' competente: l'autorita' designata dallo Stato membro oppure, ove agisca, per delega, l'ufficio centrale di collegamento;

b) ufficio centrale di collegamento: l'ufficio che e' stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;

c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento che e' stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma del presente decreto;

d) funzionario competente: qualsiasi funzionario che e' stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma del presente decreto;

e) autorita' richiedente: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorita' competente;

f) autorita' interpellata: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorita' competente;

g) indagine amministrativa: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti dagli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa fiscale;

h) persona:

1) una persona fisica;

2) una persona giuridica o dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale e' riconosciuta la capacita' di compiere atti giuridici, ma che e' priva di personalita' giuridica;

3) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalita' giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto.

i) con mezzi elettronici: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

l) rete CCN: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorita' richiedente di uno Stato membro e l'autorita' interpellata di un altro Stato membro nel settore della fiscalita'.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) autorita' competente: l'autorita' designata dallo Stato membro oppure, ove agisca, per delega, l'ufficio centrale di collegamento;

b) ufficio centrale di collegamento: l'ufficio che e' stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;

c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento che e' stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma del presente decreto;

d) funzionario competente: qualsiasi funzionario che e' stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma del presente...

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