LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216 - Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi

Coming into Force17 Dicembre 1961
Enactment Date29 Ottobre 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/12/02/061U1216/CONSOLIDATED/20181231
Published date02 Dicembre 1961
Official Gazette PublicationGU n.299 del 02-12-1961
TITOLO I DELLE IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le assicurazioni fatte nello Stato da assicuratori nazionali e da assicuratori esteri operanti in Italia sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato A).

Agli effetti della presente legge non si considerano tutte nello Stato le assicurazioni stipulate dai predetti assicuratori con contraenti domiciliati od aventi sede all'estero.

Sono altresi' soggette alle imposte stabilite nell'allegata tariffa, le assicurazioni stipulate con assicuratori all'estero dal persone fisiche o giuridiche domiciliate od aventi sede in Italia.

Le imposte non sono applicabili alle assicurazioni che riguardino beni immobili o mobili esistenti all'estero o navi ed aeromobili nazionalita' estera. L'imposta, e' dovuta quando dell'assicurazione sia fatto uso nello Stato.

Le imposte di cui all'allegata tariffa si applicano anche alle assicurazioni da chiunque fatte all'estero quando ne sia fatto uso nello Stato o quando riguardino:

  1. la vita, o i rischi di infortunio, malattia o responsabilita' civile di persone domiciliate o residenti nello Stato;

  2. rischi della responsabilita' civile connessa ad attivita' economica esercitata nello Stato;

  3. beni mobili o immobili esistenti nello Stato;

  4. navi ed aeromobili di nazionalita' italiana;

  5. merci trasportate da o verso l'Italia, quando la assicurazione sia fatta per conto di persone o ditte domiciliate ed aventi sede in Italia e sempreche' l'assicurazione stessa non abbia pagato imposta all'estero.

Le imposte stabilite nella presente legge non si applicano alle assicurazioni concernenti attivita' o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento.

Nella tariffa speciale (allegato B) annessa alla presente legge sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta.

Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella allegato C) nonche' quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali.

Nulla e' innovato alla disciplina dell'esercizio delle assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art 1.

((Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato A):

  1. le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica;

  2. le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia;

  3. le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica;

  4. le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreche' per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero;

  5. le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;

  6. le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate)).

Le imposte stabilite nella presente legge non si applicano alle assicurazioni concernenti attivita' o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento.

Nella tariffa speciale (allegato B) annessa alla presente legge sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta.

Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella allegato C) nonche' quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali.

Nulla e' innovato alla disciplina dell'esercizio delle assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art 1.

Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato A):

  1. le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica;

  2. le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia;

  3. le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica;

  4. le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreche' per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero;

  5. le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;

  6. le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate. 6

Le imposte stabilite nella presente legge non si applicano alle assicurazioni concernenti attivita' o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento.

Nella tariffa speciale (allegato B) annessa alla presente legge sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta.

Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella allegato C) nonche' quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali.

Nulla e' innovato alla disciplina dell'esercizio delle assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art 1.

Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato A):

  1. le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica;

  2. le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia;

  3. le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica;

  4. le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreche' per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero;

  5. le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;

  6. le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate.(6)

Le imposte stabilite nella presente legge non si applicano alle assicurazioni concernenti attivita' o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento.

Nella tariffa speciale (allegato B) annessa alla presente legge sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta.

Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella allegato C) nonche' quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali.

Nulla e' innovato alla disciplina dell'esercizio delle assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.11

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