DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150 - Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. (12G0171)

Coming into Force14 Settembre 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/08/30/012G0171/CONSOLIDATED/20191228
Published date30 Agosto 2012
Enactment Date14 Agosto 2012
Official Gazette PublicationGU n.202 del 30-08-2012 - Suppl. Ordinario n. 177
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 2010 ed in particolare gli articoli 1 e 20;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Vista la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 161, serie L, del 29 giugno 2010;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Vista la direttiva n. 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva n. 42/2006, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi;

Visti i criteri per la definizione delle norme tecniche di difesa delle colture e del controllo delle infestanti nell'ambito dell'applicazione della misura «Riduzione o mantenimento della riduzione dei prodotti fitosanitari del regolamento (CEE) n. 2078/1992» approvati con decisione della Commissione n. 3864 del 30 dicembre 1996;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, che istituisce il sistema di qualita' nazionale di produzione integrata;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), in particolare l'articolo 123;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;

Atteso che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere entro il termine previsto;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, per gli affari regionali, il turismo e lo sport, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto

  1. Il presente decreto definisce le misure per un uso sostenibile dei pesticidi, che sono prodotti fitosanitari come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a), al fine di:

  1. ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversita';

  2. promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici.

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai prodotti fitosanitari come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a).

  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano tenendo conto del principio di precauzione, quando e' necessario un intervento di limitazione o di divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari in circostanze o aree specifiche, a fronte di un potenziale pericolo per la salute umana, animale e per l'ambiente.

  3. Le disposizioni del presente decreto sono armonizzate con le politiche di sviluppo rurale predisposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella fase di programmazione e attuazione dei relativi programmi di sviluppo rurale e dei regimi di sostegno, nonche' con la condizionalita' ed i provvedimenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.

  4. Il presente decreto si applica fatta salva qualsiasi altra normativa pertinente in materia fitosanitaria.

Art 3.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

  1. prodotti fitosanitari: i prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

    1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;

    2) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;

    3) conservare i prodotti vegetali, sempreche' la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;

    4) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;

    5) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;

  2. coadiuvanti: sostanze o preparati costituiti da coformulanti o da preparati contenenti uno o piu' coformulanti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e immessi sul mercato, che l'utilizzatore miscela ad un prodotto fitosanitario, di cui rafforzano l'efficacia o le altre proprieta' fitosanitarie;

  3. utilizzatore professionale: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attivita' professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;

  4. organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo appartenente al regno animale o vegetale nonche' altri agenti patogeni nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali;

  5. metodi non chimici: metodi alternativi ai prodotti fitosanitari chimici per la protezione fitosanitaria e la gestione delle specie nocive, basati su tecniche agronomiche come quelle di cui al punto 1 dell'allegato III, o sistemi fisici, meccanici o biologici di controllo degli organismi nocivi;

  6. distributore: persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori...

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