LEGGE 3 febbraio 2011, n. 4 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari. (11G0039)

Coming into Force06 Marzo 2011
Enactment Date03 Febbraio 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/02/19/011G0039/CONSOLIDATED/20190720
Published date19 Febbraio 2011
Official Gazette PublicationGU n.41 del 19-02-2011
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale

  1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti finanziari fissati dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonche' dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura

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Art 2.

Rafforzamento della tutela e della competitivita' dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata

  1. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti

    .

  2. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di evitare che siano indotti in errore, e' vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi l'indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP), tranne che tra gli ingredienti, a condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela, che puo' verificarne l'effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti.

  3. E' istituito il «Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata», di seguito denominato «Sistema». Il Sistema e' finalizzato a garantire una qualita' del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti. Il Sistema assicura che le attivita' agricole e zootecniche siano esercitate in conformita' a norme tecniche di produzione integrata, come definita al comma 4; la verifica del rispetto delle norme tecniche e' eseguita in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.

  4. Si definisce «produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversita', volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono la produzione integrata, nonche' le procedure di coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle province autonome che hanno gia' istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo. Il decreto di cui al secondo periodo prevede le opportune forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi gia' adottati dalle regioni o dalle province autonome per la produzione integrata.

  5. L'adesione al Sistema e' volontaria ed e' aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.

  6. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a istituire, al proprio interno, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:

    1. il regime e le modalita' di gestione del Sistema;

    2. la disciplina produttiva;

    3. il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al Sistema;

    4. adeguate misure di vigilanza e controllo.

  7. Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di cui al comma 6 non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese.

  8. Le disposizioni del presente articolo divengono efficaci dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea.

  9. All'attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art 3.

Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualita' nonche' misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli oli

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, dopo le parole: «del Corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari» e dopo le parole: «di sicurezza pubblica» sono inserite le seguenti: «nonche' di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale».

  2. Al fine di rafforzare l'azione di repressione delle frodi alimentari e di valorizzare le produzioni di qualita' italiane, alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:

      Art. 31. - 1. A chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.

      2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, previste all'articolo 13

      ;

    2. l'articolo 32 e' sostituito dal seguente:

      Art. 32. - 1. A chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dagli articoli 5 e 18 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.

      2. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui agli articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma, e 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, salvo quanto disposto dall'articolo 33

      ;

    3. l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:

      Art. 33. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000.

      2. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione prevista al comma 1 si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.

      3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 6.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione

      ;

    4. l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:

      Art. 35. - 1. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione delle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva puo' essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

      2. La...

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