DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2012, n. 45 - Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE. (12G0065)

Coming into Force13 Maggio 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/04/28/012G0065/ORIGINAL
Published date28 Aprile 2012
Enactment Date16 Aprile 2012
Official Gazette PublicationGU n.99 del 28-04-2012 - Suppl. Ordinario n. 86
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001;

Vista la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 6;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al testo unico bancario in materia di moneta elettronica

  1. All'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il numero 4) e' sostituito dal seguente: " 4) prestazione di servizi di pagamento come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.".

  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera h-ter) e' sostituita dalla seguente:

    "h-ter) 'moneta elettronica': il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:

    1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

    2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.".

  3. Il Titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: "Titolo V-BIS MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA Art. 114-bis Emissione di moneta elettronica

  4. L'emissione di moneta elettronica e' riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.

  5. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' Poste Italiane.

  6. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica. Art. 114-ter Rimborso della moneta elettronica

  7. L'emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalita' e le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformita' dell'articolo 126-novies. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all'articolo 2946 del codice civile.

  8. Il detentore puo' chiedere il rimborso:

    1. prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;

    2. alla scadenza del contratto o successivamente:

    1) per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;

    2) nella misura richiesta, se l'emittente e' un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati per finalita' diverse dall'utilizzo di moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta elettronica.

  9. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2. Art. 114-quater Istituti di moneta elettronica

  10. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia e le relative succursali nonche' le succursali in Italia degli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.

  11. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente; per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica possono avvalersi di persone fisiche o giuridiche che agiscano in loro nome.

  12. Gli istituti di moneta elettronica possono:

    1. prestare servizi di pagamento e le relative attivita' accessorie ai sensi dell'articolo 114-octies senza necessita' di apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies;

    2. prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica. Art. 114-quinquies Autorizzazione e operativita' transfrontaliera

  13. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti condizioni:

    1. sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;

    2. la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

    3. il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

    4. venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

    5. i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;

    6. non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

  14. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT