IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 623, recante ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali negli allevamenti, e successive modifiche;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, ed in particolare l'allegato B;
Vista la direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
Visto l'articolo 249 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, che vincola gli Stati membri al recepimento nel rispettivo ordinamento giuridico delle direttive comunitarie mediante provvedimenti legislativi di attuazione;
Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;
Visto l'articolo 13 del Trattato di Lisbona, ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130, che riconosce le esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente decreto si applica ai polli allevati per la produzione di carne, ivi inclusi i polli da carne detenuti in stabilimenti in cui siano allevati anche animali da riproduzione.
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Sono esclusi dall'ambito di applicazione:
gli stabilimenti con meno di 500 polli;
gli stabilimenti in cui sono allevati esclusivamente polli da riproduzione;
gli incubatoi;
i polli allevati estensivamente al coperto e all'aperto, di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'allegato V del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame;
i polli allevati con metodi biologici in conformita' del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 e relativo regolamento (CE) di applicazione n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008.
Il proprietario e il detentore, come definiti all'articolo 2, sono responsabili, ciascuno per quanto di competenza, del benessere degli animali e dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente decreto.