DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 2010, n. 181 - Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne. (10G0198)

Coming into Force20 Novembre 2010
Published date05 Novembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/11/05/010G0198/ORIGINAL
Enactment Date27 Settembre 2010
Official Gazette PublicationGU n.259 del 05-11-2010
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 623, recante ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali negli allevamenti, e successive modifiche;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, ed in particolare l'allegato B;

Vista la direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

Visto l'articolo 249 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, che vincola gli Stati membri al recepimento nel rispettivo ordinamento giuridico delle direttive comunitarie mediante provvedimenti legislativi di attuazione;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;

Visto l'articolo 13 del Trattato di Lisbona, ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130, che riconosce le esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai polli allevati per la produzione di carne, ivi inclusi i polli da carne detenuti in stabilimenti in cui siano allevati anche animali da riproduzione.

  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione:

    1. gli stabilimenti con meno di 500 polli;

    2. gli stabilimenti in cui sono allevati esclusivamente polli da riproduzione;

    3. gli incubatoi;

    4. i polli allevati estensivamente al coperto e all'aperto, di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'allegato V del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame;

    5. i polli allevati con metodi biologici in conformita' del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 e relativo regolamento (CE) di applicazione n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008.

  3. Il proprietario e il detentore, come definiti all'articolo 2, sono responsabili, ciascuno per quanto di competenza, del benessere degli animali e dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente decreto.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. proprietario: la persona fisica o giuridica proprietaria dei polli;

  2. detentore: la persona fisica o giuridica responsabile dei polli a titolo contrattuale o per legge, in modo temporaneo o permanente;

  3. autorita' competente: le autorita' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193;

  4. veterinario ufficiale: un veterinario qualificato, in conformita' dell'allegato I, sezione III, capo IV, (parte A), del regolamento (CE) n. 854/2004, ad assumere tale funzione e nominato dall'autorita' competente;

  5. pollo: animale della specie Gallus gallus allevato per la produzione di carne;

  6. stabilimento: il luogo di produzione in cui si allevano polli;

  7. capannone: un edificio all'interno di uno stabilimento in cui e' allevato un gruppo di polli;

  8. area utilizzabile: un'area sempre accessibile ai polli e provvista di lettiera;

  9. densita' di allevamento: il peso vivo complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un capannone per metro quadro di area utilizzabile;

  10. gruppo: un insieme di polli collocati e presenti contemporaneamente in un capannone di uno stabilimento;

  11. tasso di mortalita' giornaliera: il numero dei polli deceduti in un capannone lo stesso giorno, compresi quelli eliminati per malattia o per altri motivi, diviso per il numero di polli presenti in tale giorno nel capannone, moltiplicato per 100;

  12. tasso di mortalita' giornaliera cumulativo: la somma dei tassi di mortalita' giornaliera.

Art 3.

Norme per l'allevamento dei polli

  1. Tutti gli stabilimenti devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato I.

  2. La densita' massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in alcun momento 33 kg/m².

  3. In deroga al comma 2, l'autorita' sanitaria territorialmente competente puo' autorizzare una densita' di allevamento superiore, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'allegato II oltre a quelle di cui all'allegato I.

  4. Qualora sia concessa la deroga di cui al comma 3, la densita' massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in qualsiasi momento 39 kg/m².

  5. Quando sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato V, l'autorita' sanitaria territorialmente competente puo' autorizzare un ulteriore aumento, fino ad un massimo di 3 kg/m² rispetto alla densita' di allevamento prevista nel comma 4.

  6. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri e le modalita' per consentire le deroghe previste ai commi 3 e 5.

  7. Il Ministero della salute, con il decreto di cui al comma 6, stabilisce le procedure che devono essere adottate per determinare la densita' di allevamento.

Art 4.

Formazione e orientamento per il personale che si occupa dei polli

  1. I proprietari e i detentori debbono possedere conoscenze adeguate in materia di benessere animale.

  2. I detentori devono partecipare ad appositi corsi di formazione ed essere in possesso di un certificato che attesta la formazione conseguita.

  3. Il Ministero della salute, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 6, stabilisce i criteri e le modalita' per:

    1. l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 2, in conformita' ai contenuti riportati nell'allegato IV;

    2. il rilascio dei certificati attestanti la formazione conseguita;

    3. il riconoscimento dell'esperienza acquisita anteriormente alla data del 30 giugno 2010;

    4. il sistema di controllo e di approvazione dei corsi di formazione di cui al comma 2.

  4. I detentori forniscono istruzioni scritte e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento praticati negli stabilimenti, al personale addetto ad accudire i polli, catturarli o caricarli.

  5. I proprietari che conferiscono i propri animali ad un detentore devono accertare che quest'ultimo sia in possesso del certificato di formazione previsto al comma 2.

Art 5.

Ispezioni

  1. Le autorita' competenti effettuano ispezioni non discriminatorie presso gli stabilimenti, audit e controlli successivi, compresi quelli di cui all'allegato III...

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