DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2005, n. 65 - Attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilita' per le navi ro-ro da passeggeri

Coming into Force12 Maggio 2005
Published date27 Aprile 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/04/27/005G0085/ORIGINAL
Enactment Date14 Marzo 2005
Official Gazette PublicationGU n.96 del 27-04-2005 - Suppl. Ordinario n. 77
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante requisiti specifici di stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 25 novembre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e finanze e delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

  1. altezza significativa d'onda (hs): l'altezza media del terzo delle onde di altezza piu' elevata fra quelle osservate in un dato periodo;

  2. amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

  3. amministrazione dello Stato di bandiera: le autorita' competenti dello Stato la cui bandiera la nave ro/ro da passeggeri e' autorizzata a battere;

  4. autorita' marittima: gli uffici locali di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

  5. bordo libero residuo (fr): la distanza minima fra il ponte ro/ro danneggiato e la linea di galleggiamento finale nel punto in cui si e' verificata l'avaria, senza tenere conto degli ulteriori effetti prodotti dall'acqua accumulatasi sul ponte ro/ro danneggiato;

  6. convenzione SOLAS: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313, unitamente ai successivi protocolli ed emendamenti dal momento della loro entrata in vigore;

  7. ente tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;

  8. nave ro/ro da passeggeri: una nave che trasporti piu' di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/3 della convenzione SOLAS;

  9. nave nuova: una nave la cui chiglia sia stata impostata o che si trovi ad un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva; per equivalente stadio di costruzione s'intende lo stadio in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

    1) ha inizio la costruzione di una nave specifica ben identificabile;

    2) ha avuto inizio, per quella determinata nave, l'assemblaggio di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata del materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;

  10. nave esistente: una nave che non sia una nave nuova;

  11. passeggero: qualsiasi persona che non sia il comandante della nave, un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o occupata a qualsiasi titolo a bordo della nave in relazione all'attivita' della nave stessa, e che non sia un bambino di eta' inferiore a dodici mesi;

  12. servizio di linea: una serie di traversate effettuate da una nave ro/ro da passeggeri in modo da assicurare il collegamento fra i medesimi due o piu' porti, effettuate in base ad un orario pubblicato oppure con traversate tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

  13. esercente: qualsiasi ente o persona, quali il gestore o il noleggiatore a scafo nudo che, in conformita' alla nozione di societa' di cui all'articolo 2, lettera c), del...

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