DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 151 - Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

Coming into Force19 Giugno 2004
Published date18 Giugno 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/06/18/004G0181/CONSOLIDATED/20140310
Enactment Date21 Maggio 2004
Official Gazette PublicationGU n.141 del 18-06-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2001/112/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai succhi di frutta e prodotti analoghi, destinati all'alimentazione umana e definiti all'allegato I.

  2. Ai prodotti definiti all'allegato III si applicano le disposizioni previste dal presente decreto per i medesimi prodotti dell'allegato I a cui si riferiscono.

  3. Il presente decreto non si applica ai succhi e ai nettari ottenuti da materie prime diverse dalla frutta.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2001/112/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai succhi di frutta e prodotti analoghi, destinati all'alimentazione umana e definiti all'allegato I parte I.

    ((1-bis. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto legislativo, i prodotti di cui al comma 1 sono soggetti alle norme comunitarie e di derivazione comunitaria applicabili agli alimenti ed in particolare al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

    1-ter. Ai fini del presente decreto legislativo, si applicano le definizioni di cui all'allegato II.))

  2. Ai prodotti definiti all'allegato III si applicano le disposizioni previste dal presente decreto per i medesimi prodotti dell'allegato I a cui si riferiscono.

  3. Il presente decreto non si applica ai succhi e ai nettari ottenuti da materie prime diverse dalla frutta.

Art 2.

Aggiunte

  1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere aggiunti:

    1. vitamine e sali minerali alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77;

    2. la polpa e le cellule come definiti all'allegato II;

    3. sali di acido tartarico soltanto per i succhi di uva o mosto d'uva;

    4. zuccheri, ai prodotti di cui all'allegato I, punti 1, 2, 3 e 4, diversi dai succhi di pera e di uva, per correggerne il gusto acido, in quantita', espressa in sostanza secca, non superiore a 15 grammi per litro di succo, o per dolcificare il prodotto, in quantita', espressa in sostanza secca, non superiore a 150 grammi per litro di succo;

    5. nei prodotti di cui all'allegato I, punti 1, 2, 3, 4 e 5, al fine di correggerne il gusto acido, succo di limone o succo concentrato di limone o entrambi in quantita' non superiore a 3 grammi per litro di succo, espresso in acido citrico anidro;

    6. biossido di carbonio come ingrediente;

    7. gli additivi di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni.

  2. E' vietata l'aggiunta contestuale di zuccheri e di succo di limone, concentrato o non, o di sostanze acidificanti di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, ai prodotti di cui all'allegato I, punti 1, 2, 3 e 4.

Art 2.

Aggiunte

1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere aggiunti gli ingredienti autorizzati nell'allegato I, parte II, punto 2.

Art 3.

Trattamenti e sostanze in essi utilizzati

  1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere sottoposti ai seguenti trattamenti nei quali possono essere utilizzate le sostanze indicate:

  1. processi meccanici di estrazione;

  2. abituali processi fisici ed i processi di estrazione ad acqua (diffusione) della parte commestibile dei frutti, diversi dall'uva, destinati alla fabbricazione di succhi di frutta concentrati, purche' i succhi di frutta concentrati ottenuti soddisfino quanto disposto all'allegato I, punti 1 e 2;

  3. la desolfitazione tramite processi fisici, per i succhi di uva, qualora l'uva sia stata solfitata mediante biossido di zolfo, purche' la quantita' totale di anidride solforosa nel prodotto finito non sia superiore a 10 mg/litro;

  4. enzimi pectolitici;

  5. enzimi proteolitici;

  6. enzimi amilolitici;

  7. gelatina alimentare;

  8. tannino;

  9. bentonite;

  10. gel di silice;

  11. carboni;

  12. coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti, cellulosa, perlite, diatomite lavata, poliamide insolubile, polistirene, polivinilpolipirolidone), conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e successive modificazioni, relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari;

  13. coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e successive modificazioni, relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di glucosidi dei limonoidi, di acido,di zuccheri, compresi gli oligosaccaridi, o di minerali.

Art 3.

Trattamenti e sostanze in essi utilizzati

1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere sottoposti ai trattamenti indicati nell'allegato I, parte II, punto 3, nei quali possono essere utilizzate le sostanze ivi indicate.

Art 4.

Denominazioni di vendita e altre indicazioni

  1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

  2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:

    1. la denominazione di vendita dei succhi di frutta ai quali sono stati aggiunti zuccheri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), deve essere completata dalla dicitura «zuccherato» o «con aggiunta di zuccheri» seguita dall'indicazione del tenore massimo degli zuccheri aggiunti, calcolato in sostanza secca ed espresso in grammi per litro;

    2. la dicitura «a base di succo concentrato» o «a base di succhi concentrati» ovvero «parzialmente a base di succo concentrato» o «parzialmente a base di succhi concentrati» a seconda dei casi, deve figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato, e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato; questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili;

    3. il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta o della miscela di tali ingredienti deve rispettare i contenuti minimi di frutta di cui all'allegato IV e deve figurare nell'etichettatura dei nettari di frutta con la dicitura «frutta...% minimo», nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.

  3. La ricomposizione dello stato d'origine, mediante sostanze a cio' strettamente necessarie, dei prodotti definiti nell'allegato I, punti 1 e 2, non comporta l'obbligo di indicare dette sostanze nell'elenco degli ingredienti. L'aggiunta di polpa e cellule ai succhi di frutta di cui all'allegato I deve figurare nell'etichettatura.

  4. I succhi di frutta di...

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