DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1993, n. 77 - Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari

Coming into Force08 Aprile 1993
End of Effective Date08 Maggio 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/03/24/093G0116/CONSOLIDATED/20180208
Enactment Date16 Febbraio 1993
Published date24 Marzo 1993
Official Gazette PublicationGU n.69 del 24-03-1993
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 51 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari;

Visto, altresi', l'art. 2 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Il presente decreto disciplina l'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore finale, alle collettivita' nonche' quella dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare.

  2. L'etichettatura nutrizionale e' facoltativa.

  3. L'etichettatura nutrizionale diviene obbligatoria quando una informazione nutrizionale figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicita' dei prodotti alimentari, ad eccezione delle campagne pubblicitarie collettive.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 231

Art 2.
  1. Il presente decreto non si applica:

    1) alle acque minerali naturali e alle altre acque destinate al consumo umano;

    2) agli integratori di regime ed ai complementi alimentari.

  2. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 231

Art 3.
  1. Si intende per:

    1. etichettatura nutrizionale: una dichiarazione riportata sulla etichetta e relativa al valore energetico ed ai seguenti nutrienti:

      1) le proteine;

      2) i carboidrati;

      3) i grassi;

      4) le fibre alimentari;

      5) il sodio;

      6) le vitamine e i sali minerali elencati nell'allegato e presenti in quantita' significativa secondo quanto previsto nell'allegato stesso;

    2. informazione nutrizionale: una descrizione e un messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che un alimento possiede particolari caratteristiche nutrizionali inerenti:

      1) al valore energetico che esso fornisce o fornisce a tasso ridotto o maggiorato ovvero non fornisce;

      2) ai nutrienti che esso contiene o contiene in proporzione ridotta o maggiorata ovvero non contiene;

    3. proteine: il contenuto proteico calcolato con la seguente for- mula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) x 6,25;

    4. carboidrati: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo compresi i polialcoli;

    5. zuccheri: tutti i mono e i disaccaridi presenti in un alimento esclusi i polialcoli;

    6. grassi: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi;

    7. acidi grassi saturi: gli acidi grassi che non presentano doppi legami;

    8. acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con un doppio legame cis;

    9. acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi con doppi legami cis, interrotti da gruppi metilenici;

    10. fibra alimentare: sostanza commestibile di origine vegetale che di norma non e' idrolizzata dagli enzimi secreti dall'apparato digerente dell'uomo;

    11. valore medio: il valore che rappresenta meglio la quantita' di un nutriente contenuto in un dato alimento tenendo conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono farne variare il valore effettivo, ivi comprese le variazioni che subisce il prodotto nel corso della sua vita commerciale.

  2. Non costituisce informazione nutrizionale di cui al comma 1, lettera b), la indicazione quantitativa o qualitativa di nutrienti, quando essa e' richiesta dalle norme vigenti.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 231

Art 4.
  1. Sono consentite soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al valore energetico e ai nutrienti elencati nell'art. 3, comma 1, lettera a), e alle sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di detti nutrienti.

  2. L'etichettatura nutrizionale comporta l'elencazione, nell'ordine, delle indicazioni relative al valore energetico e alla quantita' di proteine, di carboidrati e di grassi oppure quella del valore energetico e della quantita' di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio.

  3. Qualora si fornisca una informazione nutrizionale sugli zuccheri, sugli acidi grassi saturi, sulle fibre alimentari o sul sodio e' obbligatorio riportare, nell'ordine, le indicazioni relative al valore energetico e alla quantita' di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio.

  4. E' facoltativo invece riportare le quantita' di una o piu' fra le seguenti sostanze:

    1. l'amido;

    2. i polialcoli;

    3. gli acidi grassi monoinsaturi;

    4. gli acidi grassi polinsaturi;

    5. il colesterolo;

    6. le vitamine e gli elementi minerali elencati nell'allegato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT