IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art
2.
Periodi per maternita'
Per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, non e' richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianita' contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura della stessa.
Per i soggetti di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione, nei periodi di astensione facoltativa dal lavoro ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 2, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i supersiti, i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, vericatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
Per i soggetti di cui al comma 4 i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo ad assenza facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa.
Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
6-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decretolegge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, dopo le parole: ''servizio militare'', sono inserite le seguenti: ''di maternita',''.
Art
2.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
Art
3.
Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.
Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualita' di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.2
La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza.PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 1998, N. 278.
Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attivita' lavorativa o condizionati ad una determinata produttivita' o risultato di lavoro ne' incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianita' di servizio.
A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attivita' sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facolta' puo' essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed e' pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore e' iscritto ed...