DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1998, n. 278 - Disposizioni correttive dei decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997, numeri 157, 180 e 184, in materia pensionistica

Coming into Force28 Agosto 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/08/13/098G0326/CONSOLIDATED/19990522
Published date13 Agosto 1998
Enactment Date29 Giugno 1998
Official Gazette PublicationGU n.188 del 13-08-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, commi 24 e 39, 2, comma 22, e 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, recanti deleghe al Governo per l'emanazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, di decreti legislativi in materia, rispettivamente: di esercizio dell'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo; di riordino, armonizzazione e razionalizzazione delle discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria; di armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria; di potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale;

Visto l'articolo 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417, il quale dispone che i termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997;

Visti i decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997, n. 157, n. 180 e n. 184, recanti norme in materia, rispettivamente: di contribuzione figurativa e contribuzione assicurativa per periodi non coperti da contribuzione; di potenziamento delle attivita' di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e inabilita'; di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo; di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali; di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici;

Visto l'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale dispone che, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni correttive, nel rispetto dei termini e modalita' di cui allo stesso comma 22;

Visto l'articolo 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che il termine per l'emanazione di disposizioni correttive relative al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e' prorogato al 30 giugno 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. nel comma 2, le parole: "in base a quanto stabilito dall'articolo 1", sono sostituite dalle seguenti: "su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1";

  2. nel comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La contribuzione annua e' data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione.".

  3. nel comma 8, le parole: "i coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1", sono sostituite dalle seguenti: "quanto disposto dall'articolo 1".

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei...

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