DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1997, n. 146 - Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola

Coming into Force24 Giugno 1997
Published date09 Giugno 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/06/09/097G0177/CONSOLIDATED/20110706
Enactment Date16 Aprile 1997
Official Gazette PublicationGU n.132 del 09-06-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 1997;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

Rimodulazione fasce di reddito

  1. Con decorrenza dal 1 luglio 1997 la misura del reddito agrario annuo per ciascuna fascia di cui alla tabella D) allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, da valere ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni e' determinata nei seguenti importi:

    1. prima fascia: fino a lire 450.000;

    2. seconda fascia: da lire 450.001 a lire 2.000.000;

    3. terza fascia: da lire 2.000.001 a lire 4.500.000;

    4. quarta fascia: oltre lire 4.500.000.

  2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli a titolo principale, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contibuti previdenziali nella misura prevista per la fascia di reddito agrario superiore a quello di appartenenza.

  3. L'aumento della contribuzione derivante dall'inserimento nelle fasce immediatamente superiori a quella posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo per effetto della variazione del limite di reddito di cui al comma 1, puo' essere, a domanda, frazionato in misura graduale pari ad un sesto per ogni anno, in sei annualita' con decorrenza 1 luglio 1997. Il calcolo del trattamento pensionistico tiene conto dell'effettivo versamento contributivo.

    Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Riclassificazione zone svantaggiate

  1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il complesso delle agevolazioni di cui al comma 27 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate.

  2. La classificazione di cui al comma 1 e la misura delle agevolazioni sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sulla base dei seguenti criteri di individuazione delle zone:

    1. zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993;

    2. zone, comprese quelle di cui alla lettera a), svantaggiate in relazione alle condizioni socio economiche e fisico - ambientali, tra cui quelle previste ai fini dell'obiettivo n. 5 b del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993; in tale ambito viene attribuito, anche ai fini della misura dell'agevolazione, particolare rilievo al parametro altimetrico.

  3. In sede di prima attuazione della classificazione di cui al comma 2, ovvero della sua variazione, si dovra'...

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