DECRETO 31 ottobre 2003, n. 361 - Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed, in particolare l'articolo 17, comma 3; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni; Visti, in particolare, l'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, concernente l'istituzione del Ministero delle attivita' produttive, l'articolo 28 relativo alle aree funzionali di competenza dello stesso Ministero nonche' l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolta' di avvalimento da parte del Ministero degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85; Visto il regolamento n. 1360/02 della Commissione del 13 giugno 2002, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; Vista la legge 13 novembre 1978, n. 727, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 112/1998, con il quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000; Visto in particolare l'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000; Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdoªtaine des entreprises et des activites liberales; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003; Ritenuto di non poter condividere le osservazioni formulate nel suddetto parere, nella parte relativa alla definizione ed ai poteri di accertamento e vigilanza, in quanto la cooperazione tra le Amministrazioni concertanti sul presente provvedimento e' risolutiva delle eventuali connessioni tra le attivita' di controllo; Ravvisata l'esigenza di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 2135/98, raccordandole con le attribuzioni gia' svolte dalle Camere di commercio; Considerata la necessita' di dettare disposizioni nazionali in materia; Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio e l'assessorato industria, artigianato, ed energia della regione Valle d'Aosta; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 21959/Zg3C/45 del 7 luglio 2003;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

F i n a l i t a'

1. Il presente regolamento detta disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, con riguardo ai seguenti aspetti

  1. individuazione delle Autorita' competenti per

    1) il rilascio delle omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo, o di foglio di registrazione o di carta tachigrafica; 2) il rilascio delle autorizzazioni al montaggio ed alla riparazione dell'apparecchio di controllo; 3) il rilascio delle carte tachigrafiche (carta del conducente, carta di controllo, carta dell'officina, carta dell'azienda); 4) la tenuta del registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonche' delle carte di officina e di montatore autorizzati rilasciate; b) definizione ed attribuzione dei poteri di accertamento e vigilanza sull'applicazione del presente decreto.

    Avvertenza:

    Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento...

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