Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Ordinanza n. 3376).

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2004

Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza

del Consiglio dei Ministri istituito, ai sensi dell'art. 32-bis del

30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla

24 novembre 2003, n. 326. (Ordinanza n. 3376).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, recante ´Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubbliciª ed in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, recante ´Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismicaª; Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 ottobre 2003, n. 252, recante ´Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003ª; Vista l'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 3362 dell'8 luglio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2004, che destina ad interventi di competenza statale una somma pari a 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Considerato che occorre provvedere alla definizione delle modalita' di attivazione del predetto Fondo per la realizzazione in via specifica di interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilita' sismica, tenuto conto dell'importanza ed urgenza di dare concreto avvio ad un'azione volta al contenimento del rischio sismico, cui la normativa riconosce carattere di priorita'; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone

Art. 1.

  1. La presente ordinanza disciplina le modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, per quanto attiene in via specifica alla realizzazione di interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione del rischio sismico ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorita'.

  2. Nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo ai predetti interventi e' riservata la somma di 65 milioni di euro, in ragione di 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

  3. Possono essere ammessi al finanziamento del Fondo interventi che rientrino nelle seguenti tipologie

    1. verifiche tecniche da eseguire conformemente a quanto richiesto al punto 3 dell'allegato 2 al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003; b) interventi di adeguamento o di miglioramento che risultino necessari a seguito di verifiche tecniche gia' eseguite con le modalita' di cui alla lettera a); c) interventi di adeguamento o miglioramento che, anche in assenza di verifiche tecniche eseguite con le modalita' di cui alla lettera a), si riferiscano ad opere per le quali da studi e documenti gia' disponibili alla data della presente ordinanza risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e attuale.

  4. Alle verifiche...

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