Contratto di associazione in partecipazione con apporto di beni mobili in proprietà (Artt. 2549 ss. c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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Sono personalmente comparsi i signori:

- signor . . ., legale rappresentante pro tempore della società . . ., corrente in . . ., iscritta al registro delle imprese presso la camera di commercio di . . ., codice fiscale e numero registro imprese . . . ., partita iva . . . di seguito denominata associante

- il signor . . ., nato a . . ., il . . ., residente in . . ., codice fiscale . . . di seguito denominato associato.

E quivi essi comparenti convengono quanto segue:

- che l'associante svolge attività di . . .;

- che l'associato ha cessato la propria attività sin dal . . . ed è proprietario delle merci descritte nell'inventario, allegato a al presente contratto, attualmente giacenti presso il proprio magazzino in . . .;

- che è interesse delle parti addivenire alla stipulazione di un contratto di associazione in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile. Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

@Art. 1 - Oggetto

Con il presente contratto l'associante, ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, associa l'associato, che accetta, in partecipazione agli utili dell'affare consistente nella vendita, nell'ambito della propria impresa, delle merci di cui al successivo articolo 2.

@Art. 2 - Apporto dell'associato

L'associato si impegna e obbliga a trasferire in proprietà all'associante il complesso delle merci elencate nell'inventario (all. a).

@Art. 3 - Partecipazione agli utili e rendiconto

Gli utili prodotti dalla vendita delle merci apportate verranno ripartiti in parti uguali. L'associato ha diritto a ricevere la propria quota di utili entro e non oltre dieci giorni dalla approvazione del rendiconto della gestione dell'affare, rendiconto che l'associante si impegna e obbliga a presentare con cadenza trimestrale.

@Art. 4 - Partecipazione alle perdite

L'associato parteciperà alle perdite della gestione nella misura del . . . .% e, in ogni caso, le eventuali somme richieste all'associato a tale titolo complessivamente per tutta la durata del presente contratto non potranno essere superiori alla metà del valore dell'apporto quale indicato nella perizia, Allegato B al presente contratto, redatta in con traddittorio tra le parti e con l'assistenza di un esperto estraneo.

@Art. 5 - Esclusione dell'obbligo di restituzione dell'apporto

Alla cessazione del contratto l'associante è esonerato dall'obbligo di restituzione dell'apporto ovvero di somma ad esso equivalente.

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@Art. 6 - Esonero dalla...

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