Contratto di associazione in partecipazione tra due società a responsabilità limitata (Artt. 2549 ss. c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

Page 989

Con il presente contratto di associazione in partecipazione, ex artt. 2549 ss. c.c., redatto in originale in duplice copia tra le parti:

- associante: . . . srl codice fiscale . . . rappresentata dal suo amministratore delegato pro tempore dr. . . . - associato srl codice fiscale . . .:, rappresentata dal suo amministratore unico pro tempore sig. . . .

Premesso che:

L'associante ha interesse ad offrire servizi (. . .) ai sui clienti (. . .).

L'associato svolge attività di consulenze informatiche internet e produzione software.

Si conviene e si stipula quanto segue:

@Art. 1 - Partecipazione agli utili

L'associante attribuirà all'associato una partecipazione pari al 50% degli utili su ogni singolo affare relativo ad ogni soluzione internet/intranet sviluppata a favore dei clienti

. . . Srl.

@Art. 2 - Stipula altri accordi

L'associante non potrà attribuire partecipazioni o stipulare accordi per analoghe attività con altre persone fisiche o giuridiche senza il consenso dell'associato, sia in Italia che all'estero.

@Art. 3 - I Terzi

I terzi acquisteranno diritti e assumeranno obbligazioni soltanto verso l'associante.

@Art. 4 - Gestione dell'affare

La gestione dell'affare spetta all'associante ma l'associato potrà preventivamente esercitare sull'assunzione di nuovi incarichi e/o sullo svolgimento dei singoli affari qualsiasi tipo di controllo o di veto entro un termine di sette giorni dalla comunicazione del nuovo affare o del suo diverso svolgimento che l'associante vuole stipulare con i suoi clienti.

In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto degli affari compiuti ed a quello annuale se la gestione dello stesso si protrae per più di un anno.

@Art. 5 - Partecipazione alle perdite

L'associato parteciperà alle perdite nella stessa misura degli utili, ma le perdite che col piranno l'associato non potranno superare il valore del suo apporto determinato pari al 50% del valore della commessa.

@Art. 6 - Svolgimento dell'affare

Per lo...

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